Avvertenza:      Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal  Ministero  della  giustizia  ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

                               Art. 1.
  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  113  del codice di procedura
civile e' sostituito dal seguente:
  "Il  giudice  di pace decide secondo equita' le cause il cui valore
non  eccede  millecento  euro,  salvo  quelle  derivanti  da rapporti
giuridici  relativi  a contratti conclusi secondo le modalita' di cui
all'articolo 1342 del codice civile.".
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  113 del codice di
          procedura civile come modificato dalla presente legge:
              "Art.   113   (Pronuncia   secondo   diritto).   -  Nel
          pronunciare  sulla  causa  il giudice deve seguire le norme
          del  diritto,  salvo che la legge gli attribuisca il potere
          di decidere secondo equita'.
              Il  giudice  di pace decide secondo equita' le cause il
          cui   valore  non  eccede  millecento  euro,  salvo  quelle
          derivanti   da  rapporti  giuridici  relativi  a  contratti
          conclusi  secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 1342 del
          codice civile.".