LA  COMMISSIONE  PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
                     DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  a) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla
RAI  e  di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  b) Visti,  quanto  alla  tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle
pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   6   dicembre  1984,  n.  807,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2,
della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  l'art.  1,  comma 3, della vigente Convenzione tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI,  gli  atti  di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
  c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive
in  periodo  elettorale  e le relative potesta' della Commissione, la
legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  e  le successive modificazioni;
nonche',  per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale,
l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
  d) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  e) Vista  la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per
l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario;
  f) Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio 2001, n. 2, recante
disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  dei  presidenti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
  g) Vista  la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo
statuto  speciale  per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive
modificazioni;
  h) Vista  la  legge  della  regione  Friuli-Venezia Giulia 27 marzo
1968,  n.  20,  recante  "Legge  elettorale  regionale", e successive
modifiche ed integrazioni;
  i) Rilevato   che   con   decreto   del  Presidente  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  del  18  marzo  2003,  n. 68/Pres. sono state
fissate  per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del presidente della
regione e del consiglio regionale;
  j) Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo
Statuto  speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive
modificazioni;
  k) Vista  la  legge della regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n.
3,  recante "Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle
d'Aosta", e successive modificazioni;
  l) Rilevato  che  con decreto del presidente della regione autonoma
Valle  d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 98, sono state fissate per il
giorno 8 giugno 2003 le elezioni del consiglio regionale;
  m) Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla
campagna  per l'elezione del consiglio e del presidente delle regioni
autonome  Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno
8 giugno 2003.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere
efficacia   il   giorno   successivo  alle  votazioni  relative  alla
consultazione di cui al comma 1.
  3.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento  siano  organizzate  con modalita' che ne consentano la
comprensione   anche   da  parte  dei  non  udenti.  Per  i  messaggi
autogestiti  tali  modalita'  non  possono  essere  attivate senza il
consenso della forza politica richiedente.
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.