LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI a) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario; f) Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; g) Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni; h) Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante "Legge elettorale regionale", e successive modifiche ed integrazioni; i) Rilevato che con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 marzo 2003, n. 68/Pres. sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del presidente della regione e del consiglio regionale; j) Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni; k) Vista la legge della regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante "Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta", e successive modificazioni; l) Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 98, sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del consiglio regionale; m) Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del consiglio e del presidente delle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno 8 giugno 2003. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1. 3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente. 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.