IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Vista  la  legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata data
adesione   alla   convenzione   internazionale   SOLAS  e  successivi
emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata
il  4  giugno  1996 ed entrata in vigore il 1 luglio 1998, pubblicata
nel  supplemento  ordinario  n.  134  alla  Gazzetta Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 1998;
  Vista  la  regola  III-20  della convenzione SOLAS come emendata la
quale  prevede  che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo
gonfiabile,  delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi
di  evacuazione  marini  e  degli  sganci  idrostatici sia effettuata
presso una stazione di revisione approvata dall'Amministrazione;
  Visto  l'art.  10,  comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della  Repubblica  8  novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero
l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita'
di   revisione   delle  zattere  di  salvataggio,  in  attuazione  di
disposizioni emanate da organismi internazionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
347  "Regolamento  recante  semplificazione  dei procedimenti di tipo
approvato  di  apparecchi,  dispositivi  o  materiali da installare a
bordo delle navi mercantili";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE
e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo";
  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001,  n.  177,  recante  regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto   il   decreto   del  comandante  generale  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto 16 luglio 2002, n. 641 "Modalita' di revisione
delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio
gonfiabili,  dei  dispositivi  di  evacuazione  marini e degli sganci
idrostatici;
  Considerato  che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le
revisioni  delle  zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di
salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli
sganci  idrostatici  devono  essere  effettuate  presso  stazioni  di
revisione approvate dall'Amministrazione;
  Vista  l'istanza  in  data  19  febbraio  2003  della  stazione  di
revisione  Pedrotti S.r.l., con sede in La Spezia, via delle Pianazze
n.    170,    intesa   ad   ottenere   la   prescritta   approvazione
dell'Amministrazione;
  Preso  atto  del  giudizio favorevole espresso dalla commissione di
visita  della  Direzione  marittima  di Genova con verbale in data 27
febbraio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede
in La Spezia, via delle Pianazze n. 170.