IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n.  347,  con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
  Visto  il  regolamento, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme
sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
  Visti  i  decreti  ministeriali con i quali e' stato autorizzato il
funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
  Visto  il  protocollo  culturale  tra  l'Italia e la Francia del 24
giugno 1992;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina
degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente le modalita' di
svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato  per l'anno scolastico 2001-2002 e tenuto conto che e' in corso
di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il decreto ministeriale
sulla  medesima  materia,  confermativo del citato precedente decreto
ministeriale n. 20;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il
quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche
formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
  Visto  il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione
delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  2003, n. 2, relativo
all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  49  del  24  febbraio  2000,
concernente  l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi;
  Viste  le  note  n.  168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo
1999  dell'Ambasciata  di  Francia,  concernenti,  rispettivamente, i
contenuti della quarta prova e la durata della stessa;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che
all'art.  22,  comma  7,  introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 3, concernente le
certificazioni  ed  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in esito al
superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
  Visto  il  decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11, concernente
le  norme  per  lo  svolgimento  nell'anno scolastico 2002-2003 degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Validita' e corrispondenza del diploma
  Il  diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
conclusivo   del   corso   di   studio   delle   sezioni  ad  opzione
internazionale  francese  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico  e
classico,  consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore
francesi  senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad
un esame di idoneita' linguistica.