IL COMITATO NAZIONALE
                  dell'albo nazionale delle imprese
               che effettuano la gestione dei rifiuti

  Visto  l'art.  30 del decreto legislativa 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto   il   decreto   28 aprile   1998,   n.   406,  del  Ministro
dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la
disciplina  dell'albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione  dei  rifiuti, in appresso denominato Albo, e in particolare
gli articoli 6 comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;
  Considerato che al Comitato nazionale dell'albo e' stato comunicato
in   via   informale   il   contenuto  dell'ordinanza  del  Tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio del 3 ottobre 2002, con la quale
e' stata accolta la domanda incidentale di sospensione della delibera
2 agosto  2002,  della sezione regionale dell'albo del Lazio, recante
il  diniego d'iscrizione all'albo di Trenitalia S.p.a., nonche' della
nota del comitato nazionale 17 giugno 2002, prot.n. 3185, riguardante
il  regime  autorizzatorio  relativo  al  trasporto  dei  rifiuti per
ferrovia;
  Considerato   che   con   la   suddetta   ordinanza   il  Tribunale
amministrativo  regionale del Lazio, ha disposto l'accoglimento della
domanda  incidentale  di  sospensione,  "tenuto  conto, sul piano del
fumus  boni  iuris,  che  il decreto ministeriale n. 406/1998, ad una
sommaria   delibazione,   puo'   considerarsi  applicabile  anche  al
trasporto   per   ferrovia   e   non   unicamente   alle  imprese  di
autotrasporto,  non  potendo  quest'ultima limitazione, dedursi dalle
disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, trattandosi di disposizioni
relative  alla  documentazione  ulteriore necessaria per l'iscrizione
all'albo degli autotrasportatori";
  Considerato  che  la  posizione  del  Comitato  nazionale dell'albo
espressa con la nota del 17 giugno 2002 sopraindicata, e ribadita dal
competente  servizio  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  con memoria del 2 ottobre 2002 indirizzata all'Avvocatura
generale   dello  Stato,  non  sembra  compatibile  con  la  predetta
ordinanza  del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e che, di
conseguenza,   appare   necessario   determinare,   ai   sensi  degli
articoli 6, comma 1, lettera b), e 11, comma 4, del decreto 28 aprile
1998,  n.  406,  i  criteri,  le modalita' e i termini che consentono
l'espletamento   dell'istruttoria  per  l'iscrizione  all'albo  delle
imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277,  concernente  il  regolamento  recante norme di attuazione della
direttiva   91/440/CEE   relativa   allo   sviluppo   delle  ferrovie
comunitane;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
146,  concernente  il  regolamento  recante norme di attuazione della
direttiva  95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie,
e della direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacita'
di  infrastruttura  ferroviaria  e  alla  riscossione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura;
  Ritenuto  di  dover  fissare  i  requisiti  minimi per l'iscrizione
all'albo  delle  imprese  che  intendono  trasportare  i  rifiuti per
ferrovia  in  termini  di  dotazioni  strumentali e di addetti, fermo
restando  l'obbligo  per  le  imprese medesime di disporre della piu'
ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti
effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                    Domanda d'iscrizione all'albo
  1.  Le  imprese  che  intendono  trasportare i rifiuti per ferrovia
devono corredare la domanda d'iscrizione all'albo di cui all'art. 12,
comma  1,  del  decreto  28 aprile  1998,  n.  406,  con la seguente,
ulteriore documentazione:
      a) copia autentica della licenza rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146;
      b) copia  autentica  del certificato di sicurezza attestante la
conformita'  agli standard in materia di sicurezza della circolazione
per   i   singoli   servizi   da  espletare  rilasciato  dal  gestore
delIinfrastruttura  ferroviaria  ai  sensi  del  medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.