L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 1° aprile 2003;
  Premesso che:
    con  deliberazione  18  ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001
(di  seguito:  deliberazione  n.  229/01),  l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato una direttiva
concernente  le  condizioni  contrattuali del servizio di vendita del
gas  ai  clienti  finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi
dell'art.  2,  comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.
481;
    con  deliberazione  31  gennaio  2002, n. 21/02, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2002 (di
seguito:  deliberazione  n.  21/02)  l'Autorita'  ha  modificato  gli
articoli 16 e 18 della deliberazione n. 229/01;
    con  sentenza  26  settembre  2002,  n.  5281/02  (di seguito: la
sentenza  n.  5281/02)  il  tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia   (di   seguito:  il  T.a.r.  Lombardia)  ha  annullato  la
deliberazione  n.  229/01 limitatamente all'art. 4, comma 4.2, "nelle
parti  in  cui  stabilisce  che  l'indennizzo  per mancata lettura e'
commisurato  al  consumo",  e all'art. 5, com-ma 5.2, "nella parte in
cui  non  prevede  che i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno
devono  ricevere  bollette  calcolate  su  consumi effettivi, solo se
muniti di misuratori accessibili";
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  23  maggio  2000, n. 164, di attuazione
della  direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
  Viste:
    la deliberazione n. 229/01;
    la deliberazione n. 21/02;
    l'ordinanza  del  T.a.r.  Lombardia  6  marzo 2002, n. 534/02 (di
seguito: ordinanza n. 534/02);
    la sentenza n. 5281/02;
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  21/02,  al  fine  di  consentire agli
esercenti  individuati  nella  deliberazione  n.  229/01 (di seguito:
esercenti)  di  completare  gli  interventi di riorganizzazione delle
proprie  attivita'  aziendali,  l'Autorita' ha differito al 30 luglio
2002 il termine per l'effettuazione dei versamenti previsti dall'art.
16,  comma 16.1, lettere d) ed e) della deliberazione n. 229/01; al 2
maggio  2002, il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui
agli  articoli 4,  5,  6,  10,  15,  dell'art.  3, commi 3.1 e 3.2, e
dell'art. 7, com-mi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 229/2001; al 1°
luglio  2002, il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 3, 9, 11, 12, 13, 14 e agli articoli 3, commi 3.3, 3.4,
3.5, 3.6 e dell'articolo 7, comma 7.3 della medesima deliberazione n.
229/01;
    con  l'ordinanza  n.  534/02,  il T.a.r. Lombardia ha disposto la
sospensione cautelare della deliberazione n. 229/01;
    pendenti  i  termini  di  cui  al  prima  alinea,  la sospensione
cautelare della deliberazione n. 229/01 ha determinato una situazione
di  incertezza circa l'applicazione delle disposizioni della medesima
deliberazione e, conseguentemente, sulla necessita' di completare gli
interventi  di  riorganizzazione delle proprie attivita' aziendali da
parte degli esercenti interessati;
    tale  situazione  d'incertezza e' venuta meno in data 19 dicembre
2002, con il deposito della sentenza n. 5281/02;
    l'annullamento  dell'art.  4,  comma  4.2, della deliberazione n.
229/01,   richiede   l'utilizzo   di   un   diverso   metodo  per  la
determinazione  dell'indennizzo  in  caso  di  mancata  lettura di un
gruppo di misura accessibile;
    l'indennizzo   deve   assolvere  ad  una  effettiva  funzione  di
deterrenza  e  la  relativa  tecnica  di  applicazione deve risultare
collegata  in  modo diretto e puntuale al comportamento del venditore
non  conforme  allo  schema che disciplina gli obblighi di lettura, e
che  pertanto  il  metodo  di  cui  all'alinea precedente puo' essere
basato  sulla determinazione di un indennizzo in misura fissa, il cui
valore sia raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva;
    l'annullamento  dell'art.  5,  comma  5.2, della deliberazione n.
229/01, induce a definire in modo omogeneo gli obblighi relativi alla
periodicita'  dell'emissione  di  bollette di conguaglio, limitandone
l'applicazione  ai  soli casi in cui i clienti siano dotati di gruppi
di misura accessibili;
  Considerato  che  l'applicazione dell'art. 10, com-ma 10.3, lettera
a), della deliberazione n. 229/01, nel caso di clienti che presentano
consumi   caratterizzati   da   forti   variazioni  stagionali,  puo'
comportare per gli esercenti l'obbligo di offrire sistematicamente la
rateizzazione  delle  fatture  di  conguaglio  emesse  nei periodi di
maggiore consumo, per il solo effetto delle variazioni stagionali;
  Ritenuto  opportuno  modificare  e  integrare  la  deliberazione n.
229/01, prevedendo:
    che in caso di mancata lettura di un gruppo di misura accessibile
secondo la periodicita' stabilita dall'art. 3, commi 3.1 e 3.3, della
deliberazione  n.  229/01,  l'esercente  corrisponda  al  cliente  un
indennizzo automatico determinato in misura fissa, e che il valore di
tale indennizzo sia raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva;
    che  le  disposizioni relative all'emissione di fatture basate su
consumi effettivi di cui all'art. 5, comma 5.2, si applichino a tutti
i clienti muniti di misuratori accessibili;
    il  differimento  dei  termini  prorogati con la deliberazione n.
21/02,  al  fine  di consentire agli esercenti il completamento degli
interventi  di  riorganizzazione  delle attivita' aziendali necessari
per   il   corretto   adempimento   degli   obblighi  previsti  dalla
deliberazione n. 229/01;
  Ritenuto   opportuno   modificare  la  deliberazione  n.  229/2001,
escludendo  dalla  previsione di cui all'art. 10, comma 10.3, lettera
a),  della  deliberazione  n. 229/01, i casi in cui la differenza fra
l'addebito  fatturato  nella bolletta di conguaglio e l'addebito piu'
elevato   fatturato  nelle  bollette  stimate  o  in  acconto  emesse
successivamente   alla   precedente   bolletta   di   conguaglio  sia
esclusivamente attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Modifiche   e  integrazioni  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per
       l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01

  1.1  L'art.  4,  comma  4.2, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre
2001  (di  seguito:  deliberazione  n.  229/01), e' sostituito con il
seguente:
  "4.2 In caso di mancata lettura di un gruppo di misura accessibile,
entro  i  limiti  stabiliti  all'art. 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente
corrisponde  al  cliente,  nella  conseguente bolletta di acconto, un
indennizzo automatico pari a 25,00 euro. Il valore dell'indennizzo e'
raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva.".
  1.2  L'art.  5,  comma  5.2,  della  deliberazione  n.  229/01,  e'
sostituito con il seguente:
  "5.2  In  presenza di un gruppo di misura accessibile, i clienti di
cui  all'art.  3,  comma  3.1,  lettera a), devono ricevere ogni anno
almeno  una  bolletta  di  conguaglio; i clienti di cui al comma 3.1,
lettera  b),  devono  ricevere  ogni  sei mesi almeno una bolletta di
conguaglio;  i  clienti  di  cui  al  comma  3.1,  lettera c), devono
ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi.".
  1.3  L'art.  10,  comma  10.3,  lettera  a), della deliberazione n.
229/01, e' sostituito con il seguente:
  "a)  per  i  clienti  con  consumi  fino a 5000 mc/anno, qualora la
bolletta  di  conguaglio  sia  superiore al doppio dell'addebito piu'
elevato  fatturato  nelle  bollette  stimate  o  in  acconto ricevute
successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso
in  cui  la  differenza  fra  l'addebito  fatturato nella bolletta di
conguaglio  e  gli  addebiti  fatturati  nelle  bollette stimate o in
acconto  sia  attribuibile  esclusivamente alla variazione stagionale
dei consumi;".
  1.4   Le   lettere  d)  ed  e)  dell'art.  16,  comma  16.1,  della
deliberazione n. 229/01, come sostituite con deliberazione 31 gennaio
2002,  n. 21/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  47  del 25 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 21/02),
sono sostituite con le seguenti:
  "d) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera b) debbano
essere versati dall'esercente al cliente, tali conguagli sono versati
entro il 31 agosto 2003;
  e) nei  casi  di  clienti  con  consumi  fino  a  5000  mc/anno con
domiciliazione   bancaria,  postale  o  su  carta  di  credito  delle
bollette,  gli  esercenti  restituiscono la somma versata dal cliente
come anticipo o come garanzia entro il 31 agosto 2003.".
  1.5  L'art.  18,  comma  18.1,  della deliberazione n. 229/01, come
sostituito con deliberazione n. 21/02, e' sostituito con il seguente:
  "18.1  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 4,  5, 6, 10, 15 e
dell'art.  3,  commi 3.1 e 3.2 e dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2 entrano
in  vigore il 31 maggio 2003. Le disposizioni di cui agli articoli 8,
9,  11,  12,  13,  14  e  agli articoli 3, commi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e
dell'art. 7, comma 7.3 entrano in vigore il 31 luglio 2003;".