IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto  l'art.  2 della predetta legge che al comma 1 prevede che il
tasso   di  ammortamento  annuo  sia  comprensivo  del  corrispettivo
spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987,
concernente  l'approvazione  dello schema generale di convenzione tra
Cassa   depositi  e  prestiti  e  gli  istituti  di  credito  per  la
concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986,
n. 891;
  Considerato  che  in  detto  schema di convenzione, all'art. 12, e'
stabilito  un  compenso  semestrale  pari a 0,40 punti per ogni cento
lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  agli  istituti di credito per i compiti
svolti;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Ministro del tesoro in data 23
settembre  1989 modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa
depositi e prestiti e gli istituti di credito;
  Visto  l'art.  3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2
prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  siano  stabiliti  annualmente  i  tassi da
applicare  alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti
dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto  che a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-bis
della  legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30
aprile 1999, n. 136, le attivita' e passivita' del fondo speciale con
gestione autonoma sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti;
  Visto  che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga
ai  limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
tiene  conto  dell'evoluzione  del  tasso  ufficiale  di riferimento,
garantendo comunque l'equilibro economico della gestione;
  Visto  che  i  predetti  tassi  non  potranno comunque superare, di
norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento;
  Considerato  che  il  tasso ufficiale di riferimento, in attuazione
della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 6 marzo 2003, e'
stato  fissato  con  provvedimento  della  Banca d'Italia al 2,50 per
cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dal 1 gennaio 2003 il tasso di interesse, da applicare
per  il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma
3,  all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3 della legge 18 dicembre
1986, n. 891, e' rideterminato nella misura del 4,00 per cento.