IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e
29 novembre   2002  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale  rilasciata  all'organismo denominato "Check Fruit S.r.l.",
con  decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 1 maggio
2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica protetta "Pesca e Nettarina di Romagna", allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
18 marzo 2002, protocollo n. 61364;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di
Romagna";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo denominato "Check Fruit
S.r.l.",  con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto
28 gennaio   1999,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica  protetta "Pesca e Nettarina di Romagna" registrata con il
regolamento  della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia'
prorogata  con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002
e  29 novembre 2002 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 1 maggio 2003.