IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  10 giugno  2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre
2002   con   i   quali  la  validita'  dell'autorizzazione  triennale
rilasciata all'organismo di controllo denominato "I.N.O.Q. - Istituto
nord  ovest  qualita'  -  soc. coop a r.l.", con decreto del 2 giugno
1999, e' stata prorogata fino al 7 maggio 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  "Robiola  di  Roccaverano" allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
5 giugno 2002, protocollo n. 62863;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione  di  origine  protetta  "Robiola  di
Roccaverano";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 2 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato "I.N.O.Q. -
Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.", con sede in Moretta
(Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n. 82, con decreto 2 giugno
1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta "Robiola di Roccaverano" registrata con il regolamento della
Commissione  CE  n.  1263/96  del  1  luglio 1996, gia' prorogata con
decreti  10 giugno  2002,  19 settembre  2002  e 29 novembre 2002, e'
ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 maggio
2003.