IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visti  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
nella  legge  8  febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di
esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Vista  la  legge  7  novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo  ad  un  programma  internazionale  per  l'energia firmato a
Parigi  il  18  novembre  1974  da realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia;
  Vista  la  direttiva  comunitaria  98/93/CE  del  Consiglio  del 14
dicembre  1998,  recante  modifiche  alla  direttiva  68/414/CEE  del
Consiglio  del  20  dicembre  1968,  che stabilisce l'obbligo per gli
Stati  membri  della  CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale
e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;
  Visti,  in  particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3 del
decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di
riserva  del  Paese  siano  determinate  annualmente  con decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e che, in
detto  decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare
la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
  Visto il decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002 con il
quale  si  e'  data  attuazione  al disposto dell'art. 4, comma 3 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  al  calcolo  delle scorte
obbligatorie  per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai
soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti
alle  categorie  I,  II  e  III  di  cui  all'allegato A  del decreto
legislativo  31  gennaio  2001,  n.  22,  da  costituire  e mantenere
stoccate  per  il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta
per  l'anno 2004 ammontano a complessive tonnellate 14.835.562 di cui
tonnellate  14.293.465  derivanti  dalle  immissioni  al  consumo e/o
esportazioni   effettuate  nel  Paese  nel  corso  dell'anno  2002  e
tonnellate  542.097  da  detenere  come quota aggiuntiva necessaria a
raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE
come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
  2.  La  quota  da  attribuire alle sole raffinerie sulla base delle
esportazioni  e/o  lavorazioni  effettuate  per  conto di committenti
esteri  nel  corso  dell'anno 2002, detraibile, ai sensi dell'art. 3,
comma   2,   del   decreto   legislativo  31  gennaio  2001,  n.  22,
dall'ammontare  della scorta e' pari a complessive tonnellate 752.216
cosi' suddivise:
    cat. I: t. 239.260;
    cat. II: t. 349.867;
    cat. III: t. 163.089.
  3.  A  seguito  della  detrazione  di  cui  al comma precedente, il
quantitativo  da  ripartire  tra  tutti  i  soggetti  che  nel  corso
dell'anno 2002 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti
nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 13.541.249 cosi'
suddivise:
    cat.  I  (benzine  per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina
per  aerei,  carburanti  per  motori  di aviazione del tipo benzina):
tonnellate 3.378.688;
    cat.  II  (gasoli,  oli  per  motori  diesel,  petrolio lampante,
carburante  per  motori  a  reazione  del tipo cherosene): tonnellate
6.357.090;
    cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.805.471.
  4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunte le
quote  incrementali  da  calcolarsi  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 3  e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali
quote,  da  ripartirsi  tra  i soggetti tenuti all'obbligo sulla base
delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:
    cat. I: t. 137.215;
    cat. II: t. 254.369;
    cat. III: t. 150.512.