IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Torino
  Visto  l'art.  2545  del  codice  civile, che assegna all'autorita'
governativa  la  facolta'  di  sostituire  i  liquidatori  in caso di
irregolarita' o di eccessivo ritardo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001, tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero
delle attivita' produttive;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000,
n.  449,  che  ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il
procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle societa'
cooperative;
  Visti  il verbale d'ispezione ordinaria del 30 novembre 2000, ed il
verbale  di  accertamento  del 3 aprile 2002, a carico della societa'
«Cooperativa  Orchidea a r.l.», in liquidazione dal 16 febbraio 1998,
dai  quali  risulta  un  irregolare  svolgimento  della  procedura di
liquidazione;
  Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del
decreto  legislativo  n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato
centrale  per  le cooperative espresso nella riunione del 21 novembre
2002;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto  1990, n. 241, mediante comunicazione del 5 febbraio 2003 al
liquidatore  di  avvio  del  procedimento  di  sostituzione  ai sensi
dell'art. 2545 del codice civile;
  Considerato  che la suddetta raccomandata e' stata restituita dalle
Poste  Italiane  con  la  dicitura «non richiesto entro il periodo di
giacenza   prescritta»,   e   che  pertanto,  ai  sensi  della  legge
20 novembre  1982,  n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di
cui sopra e' da intendersi per eseguita;
  Considerato  che  alla  data  odierna  il  liquidatore non ha fatto
pervenire controdeduzioni;
                               Decreta
la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della societa'
«Cooperativa  Orchidea  a  r.l.»,  con  sede  legale in Torino, corso
Giulio  Cesare  n.  79,  del sig. Nigra Marco, nominato con assemblea
straordinaria  del  16 febbraio  1998,  e  la sua sostituzione con il
dott.  Terranova  Massimo, nato ad Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1974,
con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4.
  Avverso  il  presente  decreto  e' ammissibile ricorso al tribunale
amministrativo  regionale del Piemonte entro il termine perentorio di
sessanta  giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari
del  medesimo  e  dalla  data  di pubblicazione per chiunque vi abbia
interesse,  o,  in  alternativa,  ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 3 aprile 2003
                                                 Il direttore: Pirone