IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e
successive modifiche;
  Visto il decretro legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 marzo  2003, con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione   alle   scuole  di  specializzazione  per  l'insegnamento
secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge
n. 264/1999;
  Preso  atto  della  offerta  formativa  potenziale deliberata dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 264/1999;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2003/2004 il
numero  dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  di  cui all'art. 4
della predetta legge n. 168/1989;
  Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine
e  grado  individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel
territorio e lo sviluppo dell'istruzione;
                               Decreta
                               Art. 1.
  Limitatamente  all'anno  accademico  2003/2004, il numero dei posti
disponibili  a  livello  nazionale  per  l'ammissione  alle scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento secondario di cui alle premesse
e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi
universitarie,  in n. 11669 e ripartito fra le universita' secondo la
tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.