IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche; Visto il decretro legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2003, con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 264/1999; Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 264/1999; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989; Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione; Decreta Art. 1. Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11669 e ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.