IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per i trasporti terrestri
              e per i sistemi informativi e statistici

  Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;
  Considerata   l'esigenza  di  consentire  l'immatricolazione  degli
autoveicoli  per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o
servizi   di   polizia   locale,  con  le  modalita'  previste  dagli
articoli 91 e 93 del nuovo codice della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  4  del  decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 e' sostituito
dal seguente articolo:
Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.
  Gli   autoveicoli  per  uso  speciale  della  polizia  locale  sono
utilizzati  esclusivamente  dal corpo o servizio di polizia locale al
quale sono in dotazione.
  Gli  stessi  autoveicoli,  qualora  dismessi  dal servizio, possono
essere reimmatricolati subordinatamente:
    al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale
derivano,  se  sono  stati  realizzati  per  allestimento  di veicoli
omologati,
ovvero:
    alla   rispondenza   alle   pertinenti   norme   di  omologazione
applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di
prima immatricolazione degli stessi veicoli.
      Roma, 11 aprile 2003
                                     Il capo del Dipartimento: Fumero