IL DIRIGENTE
del Dipartimento della tutela della salute pubblica veterinaria e dei
rapporti  internazionali  -  Direzione  generale  della prevenzione -
                            Ufficio XIII

  Visto  il  proprio decreto 29 dicembre 2000 che autorizza l'azienda
ospedaliera   di  rilievo  nazionale  «A. Cardarelli»  di  Napoli  ad
espletare  le  attivita'  di  trapianto di fegato da cadavere a scopo
terapeutico  presso  le  sale  operatorie del padiglione «H» sede del
Dipartimento   di   ortopedia  dell'azienda  ospedaliera  di  rilievo
nazionale «A. Cardarelli» di Napoli;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di Napoli in data 25
febbraio  2003  intesa  ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le
medesime attivita' presso i nuovi locali ristrutturati del padiglione
«D»  dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di
Napoli;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in   data   17 aprile   2003,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Vista  la  legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1° giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1° giugno   1999   del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione  fino alle determinazioni che la regione Campania
adottera'  ai  sensi  dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n.
91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   operazioni   di  trapianto  di  fegato  da  cadavere  a  scopo
terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000, debbono
essere  eseguite  presso  i nuovi locali ristrutturati del padiglione
«D»  dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di
Napoli.