IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285
e 2 aprile 1951, n. 302;
  Visto  l'art.  15  della  legge  17 febbraio  1971,  n. 127, che ha
sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
  Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale sono
state  determinate  le modalita' di accertamento e di riscossione dei
contributi  dovuti  dalle societa' cooperative e loro consorzi per le
spese relative alle ispezioni ordinarie;
  Ritenuto   necessario  procedere  per  il  biennio  2003-2004  alla
determinazione della misura del contributo anzidetto;
  Sentito,  ai  sensi  di legge, il parere della Commissione centrale
per le cooperative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative
alle  ispezioni ordinarie verra' corrisposto per il biennio 2003-2004
con  le  modalita'  di  accertamento  e  di riscossione stabilite nel
decreto  ministeriale  30 dicembre  1998,  sulla  base  dei  seguenti
parametri e nella misura sottoindicata:
    a) Euro 230,00: enti cooperativi con numero di soci non superiore
a 100, capitale versato non superiore a Euro 5.160,00 e fatturato non
superiore a Euro 75.000,00;
    b) Euro  570,00:  enti cooperativi con numero di soci superiore a
100 e non superiore a 500, capitale versato superiore a Euro 5.160,00
e  non  superiore  a  Euro  40.000,00  e  fatturato  superiore a Euro
75.000,00 e non superiore a Euro 250.000,00;
    c) Euro 1.140,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a
500,   capitale   versato  superiore  a  Euro 40.000,00  e  fatturato
superiore a Euro 250.000,00 e non superiore a Euro 2.000.000,00;
    d) Euro  1.880,00:  enti cooperativi con un fatturato superiore a
Euro 2.000.000,00.