IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302; Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo; Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale sono state determinate le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle societa' cooperative e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie; Ritenuto necessario procedere per il biennio 2003-2004 alla determinazione della misura del contributo anzidetto; Sentito, ai sensi di legge, il parere della Commissione centrale per le cooperative; Decreta: Art. 1. Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie verra' corrisposto per il biennio 2003-2004 con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata: a) Euro 230,00: enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100, capitale versato non superiore a Euro 5.160,00 e fatturato non superiore a Euro 75.000,00; b) Euro 570,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 500, capitale versato superiore a Euro 5.160,00 e non superiore a Euro 40.000,00 e fatturato superiore a Euro 75.000,00 e non superiore a Euro 250.000,00; c) Euro 1.140,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a 500, capitale versato superiore a Euro 40.000,00 e fatturato superiore a Euro 250.000,00 e non superiore a Euro 2.000.000,00; d) Euro 1.880,00: enti cooperativi con un fatturato superiore a Euro 2.000.000,00.