L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 aprile 2003; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni; Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi indicati; Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione della servitu' di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonche' dall'art. 1056 del codice civile; Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per i referendum popolari per l'abrogazione: a) dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003; b) della servitu' di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonche' dall'art. 1056 del codice civile, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003; indetti per il giorno 15 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei referendum di cui al comma 1.