L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
15 aprile 2003;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
  Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum  previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
  Rilevato  che  con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno di domenica
15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18,
commi  primo,  secondo  e  terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
dell'art.  2,  comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio
1990,  n.  108  e  dell'art.  8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive  modificazioni,  limitatamente  alle  parole  e ai periodi
indicati;
  Rilevato  che  con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno di domenica
15 giugno   2003  il  referendum  popolare  per  l'abrogazione  della
servitu'  di  elettrodotto  stabilita  dall'art.  119 del testo unico
delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  impianti  elettrici,
approvato  con  regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775, nonche'
dall'art. 1056 del codice civile;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  del  Commissario  dott.  Giuseppe  Sangiorgi,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso
ai  mezzi  di  informazione  durante  la  campagna  per  i referendum
popolari per l'abrogazione:
    a) dell'art.  18,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  della legge
20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1,
della  legge  11 maggio  1990,  n.  108  e  dell'art.  8  della legge
15 luglio  1966,  n.  604,  e successive modificazioni, limitatamente
alle  parole  e  ai periodi indicati nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 2003;
    b) della  servitu'  di  elettrodotto  stabilita dall'art. 119 del
testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque e impianti
elettrici,  approvato  con  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
nonche'  dall'art.  1056 del codice civile, come previsto nel decreto
del  Presidente della Repubblica 9 aprile 2003; indetti per il giorno
15 giugno  2003,  al  fine  di garantire, rispetto a tutti i soggetti
politici, imparzialita' e parita' di trattamento.
  2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto
il  territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei referendum
di cui al comma 1.