IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31  gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  a  seguito  degli  eventi  meteorologici  verificatisi nei
giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo
e  Molise,  nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della
regione  Campania,  e,  nei  giorni  24,  25  e  26 gennaio 2003, nel
territorio della provincia di Foggia.
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo  2003, n. 3277, recante "Ripartizione delle risorse finanziarie
autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15";
  Considerato  che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato
frane,   smottamenti,  inondazioni,  oltre  che  ingenti  danni  alla
viabilita',  alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e
privato;
  Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e
sociale  delle  zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;
  Considerato  che  sono  tuttora  in corso, da parte della regione e
degli  enti  locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva
dei  danni  subiti,  nonche' alla ricognizione dei comuni interessati
dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile
procedere  all'individuazione  definitiva  degli  ambiti territoriali
interessati dagli eventi alluvionali;
  Ritenuto  comunque  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:

                               Art. 1

  1.  Il  Presidente  della  regione  Abruzzo e' nominato commissario
delegato  per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede
alla  realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti al soccorso
della  popolazione,  alla  rimozione  delle  situazioni  di pericolo,
nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
  2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza,  il  commissario  delegato  si  avvale  dell'opera di
soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di  intervento,  sulla  base  di  specifiche direttive ed indicazioni
impartite   dal   medesimo   commissario   delegato,   nonche'  della
collaborazione  degli  uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
  3. Il commissario delegato provvede in particolare:
a) alla  puntuale  ricognizione, entro trenta giorni dalla data dalla
   presente   ordinanza,   dei   comuni  colpiti,  nonche',  entro  i
   successivi  quindici  giorni,  alla  stima  complessiva  dei danni
   subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al  ripristino,  in  condizioni di sicurezza, delle infrastrutture
   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla  manutenzione
   straordinaria    degli   alvei   dei   corsi   d'acqua   ed   alla
   stabilizzazione   dei  versanti,  nonche'  alla  realizzazione  di
   adeguati  interventi  ed  opere  di prevenzione dei rischi ed alla
   messa  in  sicurezza  relativa  ai  dissesti  idrogeologici  ed al
   controllo delle piene;
c) all'erogazione  dei primi contributi per l'immediata ripresa delle
   attivita'  produttive  e  per  favorire  il  ritorno  alle normali
   condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione
   di  provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni
   mobili   registrati   ed   ai   beni  immobili,  secondo  voci  di
   contribuzione,  criteri  di  priorita'  e  modalita' attuative che
   saranno   fissate  dal  commissario  delegato  stesso  con  propri
   provvedimenti  e  che  potranno costituire anticipazione su future
   provvidenze,   nonche'  per  l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei
   familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.