Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione   della   indicazione   geografica  protetta  «Cappero  di
Pantelleria» registrato con regolamento della Commissione n. 1107 del
12  giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del
reg.   (CEE)   n.  2081/92,  presentata  dalla  Cooperativa  Agricola
Produttori Capperi - S.c. a r.l. - con sede in Pantelleria (Trapani),
contrada Scauri Basso.
    L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P.
«Cappero di Pantelleria» riguarda l'umidita' espressa in percentuale,
il  peso  specifico e il calibro dei capperi all'atto dell'immissione
al  consumo,  la  densita'  e  la  produzione  massima per ettaro dei
cappareti,   nonche'   l'adeguamento   di  alcune  prescrizioni  alla
regolamentazione comunitaria citata in premessa.
    Considerato  che  le  modifiche  proposte non incidono sul legame
geografico  che  ha  rappresentato  uno  degli  elementi sui quali ha
trovato  fondamento  il riconoscimento comunitario, non compromettono
la  qualita'  del  prodotto ma consentono al consumatore una migliore
conoscenza del prodotto e delle relative caratteristiche;
    Considerato,  altresi',  che  l'art.  9 del reg. (CEE) n. 2081/92
prevede  la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la
modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle  denominazioni
registrate;
    Visto  il parere favorevole alle modifiche espresse dalla Regione
Siciliana;
    Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica protetta «Cappero di Pantelleria», e' formato
dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione della denominazione;
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ritiene di
dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione
comprensivo delle modifiche proposte.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive
modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
- Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la
tutela  del  consumatore  Q.T.C.  III, via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente proposta, dai
soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione
da  parte  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, prima
della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.