IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Bologna
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del  14 dicembre  1947  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  in  data 30 novembre 2001 dal
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  che  decentra  alle direzioni provinciali del lavoro -
servizio  politiche  del  lavoro,  l'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  senza  nomina di commissario liquidatore delle societa'
cooperative  di  cui  siano  stati  accertati  i presupposti indicati
nell'art. 2544 del codice civile comma 1;
  Vista  la  relazione  ispettiva  del  17 luglio  2000  nella  quale
l'ispettore  ha  proposto  lo  scioglimento d'ufficio senza nomina di
liquidatore  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della societa'
cooperativa «Edilizia Bologna liberata a r.l.», con sede in Bologna;
                               Decreta
lo  scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore
ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della
societa'  cooperativa «Edilizia Bologna liberata a r.l.», con sede in
Bologna,  via  Toscanini  n.  10,  costituita con rogito notaio dott.
Barisone  Secondo,  in  data 21 gennaio 1951, repertorio n. 2397/497,
codice fiscale n. 80044490375, BUSC n. 222/33481.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Bologna, 6 marzo 2003
                                                 Il direttore: Casale