IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Tenuto conto che l'Irlanda e la Francia, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze in conformita' delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione; Considerato che tali relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 26 febbraio 2002 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione; Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dal riesame di ciascuna sostanza sono stati sottoposti al Comitato scientifico per le piante e che le osservazioni del Comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/48/CE e dei relativi rapporti di riesame; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Vista la direttiva 2002/48/CE della Commissione del 30 maggio 2002, concernente l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/48/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/48/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati; Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron sono iscritte, fino al 30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.