IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Tenuto  conto  che  l'Irlanda  e  la Francia, Stati membri relatori
designati   per   lo   studio  delle  sostanze  attive  iprovalicarb,
prosulfuron   e   sulfosulfuron,   hanno   effettuato  il  lavoro  di
valutazione  su  tali  sostanze  in  conformita'  delle  disposizioni
dell'art.  6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando
alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
  Considerato   che   tali   relazioni   di  valutazione  sono  state
riesaminate  dagli  Stati  membri e dalla Commissione nell'ambito del
Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli
animali,  con conclusione dei riesami il 26 febbraio 2002 sotto forma
di rapporti di riesame della Commissione;
  Considerato  che  i fascicoli e le informazioni desunte dal riesame
di  ciascuna  sostanza  sono stati sottoposti al Comitato scientifico
per  le  piante  e  che le osservazioni del Comitato scientifico sono
state  prese  in  considerazione  nell'elaborazione  della  direttiva
2002/48/CE e dei relativi rapporti di riesame;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
iprovalicarb,  prosulfuron  e sulfosulfuron soddisfano in generale le
esigenze  di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art.
5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto
riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame
della Commissione;
  Vista la direttiva 2002/48/CE della Commissione del 30 maggio 2002,
concernente   l'iscrizione   delle   sostanze   attive  iprovalicarb,
prosulfuron   e   sulfosulfuron   nell'allegato   I  della  direttiva
91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2002/48/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I del decreto
legislativo  del  17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva
91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/48/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive
iprovalicarb,  prosulfuron  e  sulfosulfuron nel relativo rapporto di
revisione, messo a disposizione degli interessati;
  Considerato,   inoltre,   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze
attive  iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron si devono applicare
i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive  iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron
sono  iscritte,  fino  al 30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.