Il  comune  di Pieve Fosciana (provincia di Lucca) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di  determinare,  per  l'anno  2003, le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili come segue:
      A) Aliquota del 4 per mille:
        per  le  abitazioni  nelle quali il soggetto passivo e i suoi
familiari  hanno  la  propria  residenza  cosi'  come  intesa ai fini
anagrafici e la propria effettiva e stabile dimora;
        per  le  abitazioni  di  residenza dei soci assegnatari delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
        per  l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da
un soggetto residente all'estero, purche' non locata;
        per   le   abitazioni  regolarmente  assegnate  dall'Istituto
autonomo case popolari;
        per  le  abitazioni  possedute a titolo di proprieta' o altro
diritto  reale  da  anziani  o  disabili  che  abbiano  acquisito  la
residenza  in  istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
        per    le    pertinenze   dell'abitazione   principale   come
disciplinato dall'art. 7 del regolamento sopra citato;
      B) aliquota del 6 per mille:
        per  le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
        aree edificabili;
      C) Aliquota del 6,5 per mille:
        per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate;
      D) Aliquota del 5,5 per mille:
        per tutti gli altri immobili;
    2.  Di  stabilire  per  l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione
ordinaria  per  tutte le unita' immobiliari assoggettate all'aliquota
del 4 per mille.
    (Omissis).