Il  comune  di  Reggello  (provincia  di  Firenze) ha adottato il
7 marzo  2003  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  confermare  le  aliquote  approvate per il 2002 anche per
l'anno 2003 come di seguito indicato:
      aliquota abitazione principale, 5 per mille;
      immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille;
      immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, 7 per
mille;
      detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di
possesso nell'anno 2002 pari a Euro 103,29;
      estensione  delle  agevolazioni  riconosciute  per l'abitazione
principale  a  quelle  possedute  da anziani o disabili che risultino
residenti in istituti e la cui unita' immobiliare non risulti locata;
      estensione  delle  agevolazioni  riconosciute  per l'abitazione
principale  anche a quelle abitazioni dove risiedono parenti in linea
retta di primo grado del contribuente;
      estensione  delle  agevolazioni  riconosciute  per l'abitazione
principale anche a quelle concesse in locazione con contratto di tipo
concordato  ex  art.  3,  comma  3,  legge 9 dicembre 1998, n. 431, a
soggetti che la utilizzano come abitazione principale;
      estensione   delle  agevolazioni  riconosciute  per  abitazione
principale  anche alla pertinenza limitatamente e soltanto se ubicata
nello  stesso  edificio  o  complesso  immobiliare nel quale e' posta
l'abitazione  principale  come  stabilito  nel  regolamento  comunale
approvato  con delibera C.C. n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato
con delibera C.C. n. 32 del 29 febbraio 2000;
    2.   di  elevare  la  detrazione  per  abitazione  principale  la
detrazione  per l'abitazione principale da Euro 103,29 (lire 200.000)
a  Euro 206,58  (lire  400.000) alle categorie di soggetti di seguito
specificati  che  si  trovino  in  situazioni  di particolare disagio
economico e sociale:
      al  soggetto  passivo  nel  cui nucleo familiare si assiste con
continuita'  un parente o un affine entro il terzo grado riconosciuto
portatore  di  handicap ai sensi dell'art. 3, legge n. 104/1992 e che
risulti  proprietario  di  una sola abitazione, compresa di eventuale
pertinenza, su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
      al  soggetto  passivo  nel  cui  nucleo  familiare sia presente
persona  con  riconosciuto grado di invalidita' al 100%, proprietario
di una sola abitazione sul territorio nazionale, che vi risieda e sia
in  possesso di un reddito imponibile IRPEF non superiore a quanto di
seguito indicato:
        per una persona: Euro 7.359,51 (lire 14.250.000);
        per due persone: Euro 11.620,28 (lire 22.500.000);
        per tre persone: Euro 15.493,70 (lire 30.000.000);
        per quattro persone: Euro 17.430,42 (lire 33.750.000);
        per cinque persone: Euro 19.367,13 (lire 37.500.000);
        per  ogni  persona  in  aggiunta si aggiungono: Euro 1.936,71
(lire 3.750.000);
    (Omissis).