IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Vista   l'istanza   della   sig.ra  Farfan  Maria  Marta,  nata  il
14 settembre   1949   a  Comodoro  Rivadavia  (Argentina),  cittadina
italiana,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999 in combinato disposto con
l'art.  12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del
titolo  professionale  di «abogada» di cui e' in possesso rilasciato,
come  attestato dal «Colegio de Abogados» di Cordoba (Argentina), cui
la  richiedente  e' iscritta dal settembre 1974, ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del diploma di laurea
in  «Derecho  y  Ciencias  Sociales»  rilasciato  dalla  «Universidad
Nacional  de  Cordoba»  in  data  25 ottobre  1974, che conferisce in
Argentina il titolo di «abogada»;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 10 gennaio 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del consiglio nazionale
degli avvocati nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  2  del  decreto legislativo n. 115/92, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Farfan  Maria  Marta,  nata  il  14 settembre  1949 a
Comodoro  Rivadavia  (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della
professione in Italia.