IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Carugatti Monica Alicia, nata a Buenos
Aires  (Argentina)  il  6 maggio 1954, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto
legislativo  n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale
di  psicologo  e psicoterapeuta di cui e' in possesso, come attestato
dal «Ministerio de Salud de la Nacion» cui e' iscritta dal 30 gennaio
1981,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione
di psicologo e psicoterapeuta;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Licenciada  en  Psicologia» conseguito presso la «Universidad de
Buenos Aires» rilasciato in data 21 novembre 1980;
  Ritenuto  che la sig.ra Carugatti abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 10 gennaio 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Preso  atto,  per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad
ottenere  il  riconoscimento della psicoterapia, che la conferenza di
servizi   su   indicata,   in  seguito  ad  un  attento  esame  della
documentazione    presentata,   ha   ritenuto   che   la   formazione
accademicoprofessionale   posseduta   dalla   richiedente   non   sia
assimilabile  a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune
cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura
compensativa;
                              Decreta:
  Alla   sig.ra   Carugatti   Monica  Alicia,  nata  a  Buenos  Aires
(Argentina)  il 6 maggio 1954, cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della
professione in Italia.
  L'istanza   per  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di
psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta.
    Roma, 16 aprile 2003
                                          Il direttore generale: Mele