IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 9 gennaio 2003, n. 01; Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Messina n. 4534/03/13.12/GAB in data 4 marzo 2003; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota dell'assessorato trasporti n. 141 del 24 marzo 2003; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario: dal 1° maggio 2003 al 31 ottobre 2003: divieto per le isole di Panarea e Stromboli; dal 1° luglio al 31 ottobre 2003: divieto per l'isola di Alicudi; dal 1° luglio al 30 settembre 2003: divieto per le isole di Lipari e Vulcano; dal 1° luglio al 30 settembre 2003: divieto per l'isola di Filicudi.