Il  comune  di  Gragnano  (provincia  di  Napoli) ha adottato, il
27 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di  confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come di seguito
riportate:
      aliquota 5,5 per mille:
        a) abitazione  principale  detrazione Euro 113,62 (si intende
quella  nella  quale  il  contribuente  che  la possiede, a titolo di
proprieta'  usufrutto o altro titolo reale, risiede anagraficamente e
dimora abitualmente);
        b) comodato  d'uso  a  parenti  di  primo  grado,  detrazione
Euro 103,29  (abitazione  concessa  come abitazione principale ad uso
gratuito  a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta - il
soggetto  passivo  d'imposta  deve  far  pervenire al comune entro il
31 marzo  c.a.  apposita comunicazione, corredata dall'ultima fattura
Enel e dall'ultimo bollettino di pagamento Tarsu);
      aliquota 5,8 per mille:
        fabbricati:  le  unita' immobiliari censite nel nuovo catasto
urbano classificate nel gruppo «D»;
      aliquota 6 per mille:
        a) terreni   agricoli   applicando  le  disposizioni  di  cui
all'art.  9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come
modificato  dall'art.  58,  comma  2, decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446;
        b) l'imposta  e'  ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili  ed  inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
        c) l'inagibilita'    e    l'inabitabilita'    e'    accertata
dall'ufficio tecnico comunale con spesa a carico dei contribuenti, in
alternativa questi hanno la facolta' di produrre perizia di parte;
      aliquota 6,2 per mille:
        tutte  le unita' immobiliari classificate nelle categorie «A»
-  «B»  - «C» (per le unita' classificate nella categoria «A» esibire
contratto di locazione registrato o autocertificazione);
      aliquota 7 per mille:
        a) unita'  immobiliare  possedute  in aggiunta all'abitazione
principale che non risultano locate;
        b) terreni  edificabili  (per  area  fabbricabile  si intende
l'area  utilizzabile  a  scopo  edificatorio  in  base agli strumenti
urbanistici generali).
    (Omissis).