Il  comune  di  Chivasso  (provincia  di  Torino)  ha adottato il
27 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1) Di  confermare per l'anno 2003 tutto quanto gia' deliberato in
materia di detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2002  e,  conseguentemente,  di stabilire la detrazione da applicarsi
all'imposta  dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci
di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa residenti nel comune
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  nella  misura  di  Euro 103,29,  nonche'  di elevare tale
detrazione  a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano in situazioni
di  particolare disagio economico-sociale e che soddisfino entrambi i
seguenti requisiti:
      A) nucleo  familiare composto da una o piu' persone con reddito
annuo  lordo  complessivo  (compresi  i redditi catastali della prima
abitazione e relativa pertinenza, nonche' quelli di cui al successivo
capo qualora sussistano) di importo inferiore o pari a Euro 8.779,77,
con  eventuale  maggiorazione di Euro 1.032,91 per ogni componente il
nucleo famigliare oltre il primo;
      B) eventuali    proprieta'    di    altri    fabbricati   oltre
all'abitazione  principale  ed  all'eventuale pertinenza e/o terreni,
con reddito catastale non rivalutato complessivo inferiore o uguale a
Euro 46,48.  Non  vengono  considerati  come  «altri  fabbricati»  le
pertinenze  (box,  cantina, ecc.) dell'abitazione principale anche se
iscritte a catasto con autonoma rendita, le quali pertanto concorrono
solamente a determinare il reddito complessivo di cui al punto A);
    2) Di stabilire che per usufruire di detta maggiore detrazione, i
soggetti  interessati debbano presentare all'ufficio tributi apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione
reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo famigliare,
entro  i  termini  ordinari  previsti  per  il  pagamento  della rata
d'accordo  od  unica  rata,  ovvero,  nei  casi di nuove acquisizioni
successivamente  intervenute,  nel  termine di pagamento della rata a
saldo.
  (Omissis).