Il comune di Deiva Marina (provincia di La Spezia) ha adottato il
1° febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  fissare  per  l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille,
l'aliquota  ordinaria  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.);
    2)   di   fissare   nella  misura  del  4  per  mille  l'aliquota
differenziata  I.C.I.  da  applicare  nell'anno  2003 in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  nonche' per quelle
locate  con  contratto  registrato  ad  un  soggetto residente che la
utilizzi come abitazione principale;
    3)   di   confermare  che  possono  essere  considerate  altresi'
abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta
e   delle  detrazioni  per  questa  previste,  anche  quelle  che  il
contribuente  ha  concesso  in  uso gratuito a parenti in linea retta
fino  al  primo  grado  (figli genitori) a condizione che vi dimorino
abitualmente e vi abbiano la residenza;
    4)  di  fissare un'aliquota ridotta pari al 6 per mille in favore
dei  soggetti  passivi  proprietari di unita' immobiliari localizzate
nei  centri  storici  del capoluogo e delle frazioni, che eseguono su
quelle  unita'  immobiliari  interventi  di  recupero  primario, come
definito   dal  primo  comma  dell'art.  9  della  L.  R.  n.  25/87,
comprendente  il  rifacimento  dell'intera  copertura e/o di tutta la
facciata dell'edificio;
    5)  di confermare anche per il 2003, in applicazione del disposto
dell'art.  8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
sostituito  dall'art.  3  comma  55 della legge 23 dicembre 1996, nr.
662,  l'aumento  a Euro 155 della detrazione di Euro 103,29, prevista
per  l'imposta  comunale  sugli immobili per le abitazioni principali
con  riferimento  ai soggetti passivi residenti e possessori di prima
casa,  nonche'  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  ed  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi delle case popolari.
    6)  di  prevedere una ulteriore detrazione pari ad Euro 50,00 per
l'unita' immobiliare ubicata nei centri storici del capoluogo e delle
frazioni  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo che
abbia  sostenuto  per  quella  unita'  immobiliare  un  intervento di
recupero  primario,  come  definito dal primo comma dell'art. 9 della
L.R.  n. 25/87, comprendente il rifacimento dell'intera copertura e/o
di  tutta  la  facciata  dell'edificio.  Per abitazione principale si
intende  quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo
di  proprieta',  usufrutto  o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente e ove, di norma, hanno la residenza.
    7)  Possono  usufruire delle agevolazioni previste ai commi 4 e 6
della   presente  deliberazione,  quei  soggetti  passivi  che  hanno
presentato  denuncia  di  fine  lavori  nell'anno 2002 per interventi
localizzati  nei  centri  storici  del  capoluogo  e  delle frazioni,
oggetto  di recupero primario come definito dal primo comma dell'art.
9  della  L.R.  n.  25/87,  comprendente  il  rifacimento dell'intera
copertura  e/o di tutta la facciata dell'edificio, dette agevolazioni
si applicano per anni 10.
    8)  I contribuenti interessati ad ottenere le agevolazioni di cui
ai  commi  4  e  6  della  presente  deliberazione, devono presentare
richiesta  a  questo  Ente  entro  ottobre  2003,  su apposito modulo
predisposto dall'ufficio tributi.
    (Omissis).