Alle regioni a statuto speciale
                              Alle regioni a statuto ordinario
                              Alle  province  autonome di Trento e di
                              Bolzano
                              Al comando Carabinieri per la sanita'
                              Alla Federazione nazionale degli ordini
                              dei    medici    chirurghi    e   degli
                              odontoiatri
                              Alla    Federazione    nazionale    dei
                              farmacisti
                              Alla  Federazione  nazionale dei medici
                              veterinari
                              Alla  Federazione nazionale dei collegi
                              IPASVI
                              Alla  Federazione nazionale dei collegi
                              delle ostetriche
                              Alla  Federazione nazionale dei tecnici
                              di radiologia medica
                                  e, per conoscenza:
                              Ai Commissari di Governo
  Con  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1999, n. 506, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre  1999  recante:
«Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n.
205»,  e' stata disposta, in attuazione della legge delega n. 205 del
1999,  la depenalizzazione di una serie di reati minori, individuando
contemporaneamente  gli  uffici  compententi da applicare le sanzioni
amministrative  introdotte  in luogo di quelle penali precedentemente
vigenti per le medesime fattispecie.
  Tra  le  violazioni  prese  in  considerazione nel decreto suddetto
rientrano   quelle   previste   dall'art.   70   del  citato  decreto
legislativo,  in  tema  di  depenalizzazione della sanzione di cui al
quinto comma dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
in  materia  di  pubblicita'  sanitaria  delle  professioni  e  delle
attivita' sanitarie.
  Relativamente  agli  organi  compententi  ad  accertare le suddette
violazioni,  il  comma 2 dell'art. 103 del decreto legislativo n. 507
del  1999  disponeva  che l'individuazione degli uffici, competenti a
ricevere  il  rapporto  previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre
1981,  n.  689, avvenisse, per i Ministeri, attraverso un decreto del
Ministro da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
  Tale  previsione  e'  stata adempiuta, con l'emanazione del decreto
del  Ministro  della  salute  (decreto  ministeriale  28 giugno 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 218 del
19 settembre   2001   «Integrazioni   al   decreto   11 ottobre  2000
concernente l'individuazione degli uffici centrali e periferici della
sanita',  competenti  a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della
legge  24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del
decreto  legislativo  30 dicembre  1999,  n.  507»)  che  all'art. 1,
individua  il  Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e
l'organizzazione  del  Ministero  della  salute  ovvero  la Direzione
generale  delle  risorse  umane  e  delle professioni sanitarie quale
struttura  competente  in  materia  di  pubblicita'  sanitaria  e  di
repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
  Con  la  presente  circolare,  avuto  riguardo alla circostanza che
pervengono  numerosi  quesiti da parte di soggetti pubblici e privati
sulla  regolamentazione dell'attivita' di cui trattasi, si forniscono
indicazioni   ritenute   utili   del   procedimento   relativo   alla
contestazione  delle  violazioni  previste  dall'art.  70 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Accertamento della violazione.
  Gli  organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per   la  cui  violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria,  in particolar modo il Comando Carabinieri per la sanita'
- N.A.S., una volta accertata la violazione, procedono alla immediata
contestazione   della   stessa,  anche  nei  confronti  di  eventuali
coobbligati,  ovvero  alla  notifica  degli  estremi della violazione
entro il termine di novanta giorni e per i residenti all'estero entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento (articoli 13 e 14, legge n.
689/1981).
  Il verbale di contestazione deve indicare:
    a) la  sanzione  applicabile  secondo il dettato dell'art. 70 del
decreto   legislativo   n.   507   del  1999  va  da  Euro 2582,28  a
Euro 15493,71;
    b) la  possibilita'  di  estinguere  il  contesto,  attraverso il
pagamento  in misura ridotta, pari ad un terzo della sanzione massima
prevista  per  la violazione commessa (corrispondente al doppio della
sanzione  minima),  oltre alle spese del procedimento, entro sessanta
giorni  dalla contestazione immediata, o, se questa non vi sia stata,
dalla  notificazione  della  violazione (art. 16, legge n. 689/1981),
dando notizia dell'avvenuto pagamento all'ufficio accertatore;
    c) le  modalita' di versamento dell'importo dovuto per il caso in
cui  si voglia addivenire alla definizione agevolata ex art. 16 della
legge n. 689 del 1981 di cui al punto precedente. Tali somme dovranno
essere  versate  presso  gli  uffici  postali,  sul conto corrente n.
37230075  intestato a «Tesoreria provinciale di Viterbo - Vers. sanz.
depenaliz.  reati materia sanit.», con la data, il numero del verbale
e  l'indicazione del capo XX, capitolo 3629 del bilancio dello Stato.
In   caso   di  inadempimento  avverra'  la  trasmissione  del  ruolo
all'Intendenza di Finanza.
Rapporto  dell'organo  di  controllo  alla  direzione  generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie.
  Trascorso   inutilmente   il   periodo  di  sessanta  giorni  dalla
contestazione  o  dalla  notificazione del verbale, entro il quale il
trasgressore  puo'  esercitare la facolta' di definire il contesto in
maniera agevolata, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981,
l'organo che ha provveduto a contestare la violazione deve inviare il
rapporto  previsto  dall'art.  17  della  stessa legge alla Direzione
generale  delle  risorse  umane  e  delle professioni sanitarie. Cio'
anche  nel  caso  in  cui  l'interessato abbia presentato gli scritti
difensivi  di  cui all'art. 18 della medesima legge, dal momento che,
fino  allo  scadere  del  termine,  si  puo'  sempre  addivenire alla
definizione del pagamento in misura ridotta.
Irrogazione della sanzione
  Le  fasi  successive  del procedimento, relative all'applicazione o
meno  della  sanzione,  sono  di esclusiva competenza della Direzione
generale   delle   risorse   umane  e  delle  professioni  sanitarie.
Quest'ultima,  sentiti  gli  interessati, ove questi ne abbiano fatta
richiesta,   ed  esaminati  gli  scritti  difensivi  ed  i  documenti
eventualmente  prodotti, se ritiene fondato l'accertamento determina,
con  ordinanza  motivata,  la  somma  dovuta  per  la violazione e ne
ingiunge il pagamento insieme alle spese, all'autore della violazione
ed  agli eventuali coobbligati in solido; altrimenti emette ordinanza
motivata    di    archiviazione    degli   atti   comunicandola   sia
all'interessato,  sia all'organo che ha redatto il rapporto (art. 18,
legge n. 689 del 1981).
  Nel  caso di ripetute violazioni della stessa specie e' applicabile
il  cumulo  giuridico  previsto  dall'art.  8 della legge 24 novembre
1981,  n. 689, consistente nella irrogazione della sanzione stabilita
per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo.
  Il  pagamento  delle  somme dovute a titolo di sanzione e di spese,
dovra'  essere  effettuato,  entro  il termine di trenta giorni dalla
notifica  del  provvedimento, con le medesime modalita' riportate nel
punto a) e c)
  Il  provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione dovra' comunque
contenere  l'indicazione  della  possibilita' di esperire opposizione
avverso  lo  stesso, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione,
presentando    ricorso   alla   competente   autorita'   giudiziaria,
individuata  nel  giudice  del  luogo  in  cui  e'  stata commessa la
violazione  ai  sensi  dell'art. 22-bis della citata legge n. 689 del
1981.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 febbraio 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia