Il  comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
                                164.

    Esaminata  l'istanza,  in  data  15 febbraio  2002, della regione
Umbria, che ha fatto propria la richiesta del Consorzio di tutela del
vino  «Torgiano»,  intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  del  vino
«"Torgiano"  rosso  riserva»,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1990;
    Visto,  sulla  sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere
favorevole della regione Umbria;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Torgiano  il  13 marzo 2003, con la
partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  16 aprile  2003, presente il
funzionario   della   regione   Umbria,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso;
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  del  disciplinare  di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, essere inviate
dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  via  Sallustiana  10, 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.