IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Herling Ioan, nato a Bucarest (Romania) il
3 aprile  1960,  cittadino  rumeno,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del titolo accademico professionale di
«Inginer   Mecanic»,  conseguito  in  Romania  ai  fini  dell'accesso
all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;
  Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale  di «Diploma de Inginer in profilul Mecanic»
conseguito  presso l'«Institutul Politehnic, Facultatea de Tehnologia
Constructiilor de Masini» di Bucarest in data 25 marzo 1985, e che il
titolo cosi' conseguito di «Inginer Mecanic» conferisce in Romania il
diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata
d'Italia a Bucarest nel novembre 2002;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 25 febbraio 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle
seguenti materie:
    1) impianti industriali;
    2) impianti elettrici;
    3) fisica tecnica.
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la
verifica  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
non  e'  richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di un
permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per
motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla Questura di Roma in data 19 agosto 1999 con scadenza
in data 19 agosto 2003, per lavoro subordinato;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Herling Ioan, nato a Bucarest (Romania) il 3 aprile 1960,
cittadino  rumeno,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«Ingegneri»  sezione  A,  settore  industriale  e  l'esercizio  della
professione in Italia;