IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Herling Ioan, nato a Bucarest (Romania) il 3 aprile 1960, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Inginer Mecanic», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Diploma de Inginer in profilul Mecanic» conseguito presso l'«Institutul Politehnic, Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini» di Bucarest in data 25 marzo 1985, e che il titolo cosi' conseguito di «Inginer Mecanic» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest nel novembre 2002; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti industriali; 2) impianti elettrici; 3) fisica tecnica. Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 19 agosto 1999 con scadenza in data 19 agosto 2003, per lavoro subordinato; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Herling Ioan, nato a Bucarest (Romania) il 3 aprile 1960, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia;