IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Florea Olga Camelia, nata a Bucarest (Romania) il 9 agosto 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul Chimie», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul Chimie», conseguito presso l'«Universitatea Politehnica» di Bucarest in data 21 febbraio 1997 e che il titolo cosi conseguito di «Inginer in profilul Chimie» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 21 settembre 1998; Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 29 novembre 2002 e del 31 marzo 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) costruzioni di macchine; 3) fisica tecnica. Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Florea Olga Camelia, nata a Bucarest (Romania) il 9 agosto 1969, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.