IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Florea Olga Camelia, nata a Bucarest
(Romania)  il  9 agosto 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  «Inginer  in profilul
Chimie»,  ai  fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della
professione di «Ingegnere»;
  Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale  di «Inginer in profilul Chimie», conseguito
presso  l'«Universitatea Politehnica» di Bucarest in data 21 febbraio
1997  e che il titolo cosi conseguito di «Inginer in profilul Chimie»
conferisce  in  Romania il diritto ad esercitare la professione, come
confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 21 settembre 1998;
  Viste  le  determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute
del 29 novembre 2002 e del 31 marzo 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nelle conferenze sopra citate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione  nella  sez.  A,  settore  industriale,  e  che  risulta
pertanto  opportuno  richiedere  misure  compensative, nelle seguenti
materie:
    1) impianti elettrici;
    2) costruzioni di macchine;
    3) fisica tecnica.
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Florea  Olga  Camelia,  nata  a Bucarest (Romania) il
9 agosto   1969,   cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   «Ingegneri»  sezione  A,  settore  industriale,  e
l'esercizio della professione in Italia.