Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                Oneri generali del sistema elettrico

  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema
elettrico,  di cui all'articolo 3, com ma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
    a) i   costi   connessi   allo   smantellamento   delle  centrali
elettronucleari  dismesse,  alla  chiusura del ciclo del combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti;
    b) i  costi  relativi  all'attivita'  di  ricerca  e  di sviluppo
finalizzata  all'innovazione tecnologica di interesse generale per il
sistema elettrico;
    c) l'applicazione  di  condizioni  tariffarie  favorevoli  per le
forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate
nell'articolo  2,  punto  2.4, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato in data
19 dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 39 del
16 febbraio 1996;
    d) la  reintegrazione  dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione  all'estero  delle  attivita'  di  scarico a terra e
rigassificazione  del  gas  naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data  del  19 febbraio  1997,  e  che non possono essere recuperati a
seguito  dell'entrata  in  vigore  della  direttiva  n.  96/92/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai
costi  annui  effettivamente  sostenuti  derivanti  dal complesso dei
relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione
del   gas  naturale,  sommati  agli  oneri  derivanti  dalle  perdite
tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.
 
          Riferimenti normativi:
              -   Il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,
          concernente  l'attuazione  della direttiva 96/92/CE recante
          norme  comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
          1999. L'art. 3, comma 11 e' il seguente:
              "11.  Entro  centottanta  giorni dall'entrata in vigore
          del  presente  decreto  legislativo, con uno o piu' decreti
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  della  programmazione economica, su proposta
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, sono
          altresi'   individuati  gli  oneri  generali  afferenti  al
          sistema  elettrico,  ivi  inclusi  gli oneri concernenti le
          attivita' di ricerca le attivita' di cui all'art. 13, comma
          2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          provvede  al  conseguente  adeguamento del corrispettivo di
          cui  al  comma  10.  La  quota  parte  del  corrispettivo a
          copertura  dei  suddetti oneri a carico dei clienti finali,
          in  particolare per le attivita' ad alto consumo di energia
          e'  definita  in  misura decrescente in rapporto ai consumi
          maggiori."
              -    L'art.   2,   punto   2.4,   della   deliberazione
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas n. 70/97
          (Razionalizzazione  ed inglobamento nella tariffa elettrica
          dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato) e'
          il seguente:
              "2.4.   E'  esonerata  dalla  parte  B  e  assoggettata
          esclusivamente  al  regime di cui alla tabella 2 per quanto
          concerne  le  componenti  inglobate  della  parte  A  della
          tariffa:
                a) l'energia  elettrica  ceduta  alle utenze sottese,
          nei limiti della loro spettanza a tale titolo;
                b) l'energia elettrica ceduta dall'ENEL alle Ferrovie
          dello  Stato  ed alla Societa' Terni e sue aventi causa nei
          limiti  dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art.
          4,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
          maggio  1963,  n.  730,  ed  all'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
                c) l'energia  elettrica fornita al comuni rivieraschi
          e  destinata  ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma
          dell'art.  52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e
          degli  articoli 1  e  3  della  legge  27 dicembre 1953, n.
          959.".
              -  Il  decreto del Ministro dell'industria, commercio e
          artigianato   19 dicembre   1995,   concernente   i  prezzi
          dell'energia   elettrica  per  i  settori  industriali,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio
          1996.
              -  La  direttiva  96/92/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  19  dicembre 1996, concernente norme comuni
          per   il   mercato   interno   dell'energia  elettrica,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 27 del 30 gennaio 1997.