IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L  160  del  26 giugno  1999,  che istituisce un regime di sostegno a
favore dei coltivatori di taluni seminativi;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2316/99  della  Commissione  del
22 ottobre  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee   n.  L  280  del  30  ottobre  1999,  recante  modalita'  di
applicazione   del   regolamento   (CE)  n.  1251/99  del  Consiglio,
modificato   da   ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.  335/2003  della
Commissione del 21 febbraio 2003;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2461/99  della  Commissione  del
19 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee   n.  L  299  del  20 novembre  1999,  recante  modalita'  di
applicazione   del   regolamento   (CE)  n.  1251/99  del  Consiglio,
modificato   da   ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.  345/2002  della
Commissione del 25 febbraio 2002;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11
dicembre  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L  327  del  12 dicembre 2001, che fissa le modalita' di
applicazione  del  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
relativo   a   taluni   regimi  di  aiuti  comunitari  istituito  dal
regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;
  Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, modificato da ultimo
dal decreto 26 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n. 102 del 3 maggio 2002, emanato ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  4,  comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n.
428,   relativo   alle   misure   nazionali   di  applicazione  delle
disposizioni  comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore
dei coltivatori di taluni seminativi;
  Visto il decreto del direttore generale della regione Lombardia del
12 febbraio  2003, n. 1795, pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione  Lombardia  -  estratto  dalla  serie  ordinaria  -  n. 8 del
17 febbraio  2003, relativo alle misure urgenti per il contenimento e
controllo di Diabrotica virgifera virgifera;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  le disposizioni nazionali
emanate  con  il  decreto  ministeriale  4 aprile  2000 in materia di
pagamenti  per superficie previsti a favore dei coltivatori di taluni
seminativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La quota massima del 12 per cento, indicata all'art. 4, comma 1 del
decreto   ministeriale   4 aprile  2000,  per  la  sola  campagna  di
commercializzazione  2003/2004, e' fissata al 20 per cento nelle aree
individuate   dal   decreto  del  direttore  generale  della  regione
Lombardia, 12 febbraio 2003, n. 1795.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 24 marzo 2003
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2003

Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro  n. 1 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio
n. 295