IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001,  n. 410 (nel seguito
indicato  come  il  «Decreto-legge  n.  351»),  recante  disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare;
  Visti  i  decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in
attuazione   dell'art.   1  del  decreto-legge  n.  351  ed  elencati
all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta
in volta integrati (nel seguito indicati come i «Decreti dell'Agenzia
del demanio»);
  Visto   il   decreto   ministeriale  30 novembre  2001  emanato  in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a
titolo  oneroso  alla societa' di cartolarizzazione, indicata in tale
decreto,   di   parte  dei  beni  immobili  individuati  nei  decreti
dell'Agenzia    del   demanio,   l'immissione   della   societa'   di
cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonche'
la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il «Primo decreto
del Ministro dell'economia»);
  Visto   il   decreto   ministeriale  18 dicembre  2001  emanato  in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale
corrisposto a titolo definitivo dalla societa' di cartolarizzazione a
fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalita' di pagamento
della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione  (nel seguito indicata come la «Prima operazione di
cartolarizzazione»),  la  gestione dei beni trasferiti e le modalita'
di  rivendita dei beni (nel seguito indicato come il «Secondo decreto
del Ministro dell'economia»);
  Visti  i  decreti  ministeriali  15 marzo  2002,  16 luglio  2002 e
31 luglio  2002  emanati  in  attuazione  del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge  n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
concernenti,  tra  l'altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al
Secondo decreto del Ministro dell'economia;
  Considerato  che  e' emersa la necessita' di apportare modifiche ad
alcune disposizioni del Secondo decreto del Ministro dell'economia;
    Considerato  che  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a
titolo  oneroso  alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.,  costituita  ai  sensi
dell'art.  2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati
dai   decreti   dirigenziali   dell'Agenzia   del   demanio  elencati
nell'allegato  1  a  tale decreto ministeriale ed e' stata avviata la
seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n.
351  (nel seguito indicato come il «Decreto di Trasferimento relativo
alla Seconda Cartolarizzazione»);
  Visto  l'ulteriore decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  concernente  modalita'  e
procedure  di  vendita  dei beni immobili trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione    nell'ambito    della   seconda   operazione   di
cartolarizzazione  (nel seguito indicato come il «Decreto concernente
le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione»);
  Considerato  che  e'  emersa la necessita' di modificare il decreto
concernente   le   procedure   di   vendita   relative  alla  seconda
cartolarizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'allegato   4,   punto  5,  del  Secondo  decreto  del  Ministro
dell'economia, prima dell'ultimo capoverso, sono inserite le seguenti
parole:  «Unicamente  per  gli  immobili disponibili liberi che siano
gia'  stati  offerti in vendita una prima volta in asta alla data del
15 aprile 2003 e che non siano stati aggiudicati entro la stessa data
e' consentito un ulteriore passaggio in asta ad un prezzo base d'asta
pari al prezzo di mercato degli immobili disponibili liberi.
  Per  gli  immobili  disponibili in relazione ai quali il diritto di
opzione  non sia stato esercitato o si siano verificate decadenze dal
diritto di opzione, il prezzo base d'asta per la seconda asta e' pari
al 50% del prezzo di mercato degli immobili disponibili.
  Salvo  quanto previsto al terzo capoverso del presente punto 5, per
gli  immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione
sia  stato  esercitato  limitatamente  al diritto di usufrutto ovvero
immobili  disponibili  liberi  o ad uso non abitativo o oggetto di un
contratto  di  locazione  ad uso non abitativo, il prezzo base d'asta
per la seconda asta (per la sola nuda proprieta' nel caso dei primi),
e'  pari  al  70% del prezzo di mercato degli immobili disponibili (o
della nuda proprieta' degli stessi, a seconda del caso).».