IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'istituto «S.I.R.T.O.» ha chiesto
l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in   psicoterapia  in  Napoli,  per  un  numero  massimo  di  allievi
ammissibili  al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unita'
e, per l'intero corso, a 80 unita';
  Visto  in  particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del
riconoscimento,  idoneamente  motivato,  sia  disposto  con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   dell'11 aprile   2003,   a   conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto    richiedente,   evidenziando   in   particolare   che
l'indirizzo   metodologico   culturale   ai  sensi  dell'art.  2  del
regolamento  n.  509/1998  non e' adeguato, in particolare per quanto
riguarda  gli specifici obiettivi della formazione psicoterapeutica e
della efficacia del modello presentato.
  Inoltre,   il   programma   formativo  risulta  essere  generico  e
scarsamente  articolato  e  il curriculum scientifico e formativo dei
docenti  nonche'  le esperienze didattiche degli stessi non risultano
in molti casi congruenti con gli obiettivi formativi di una scuola di
specializzazione,  ai  sensi  dell'art.  11 del citato regolamento n.
509/1998;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «S.I.R.T.O.» per
la  sede  di  Napoli  per  i  fini  di cui all'art. 4 del regolamento
adottato  con  decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il
motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  del  predetto  provvedimento,  espresso  nella  riunione
dell'11 aprile 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 aprile 2003
                                   Il capo del dipartimento: D'Addona