LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha
recato, tra l'altro, la definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  il quale dispone
all'art. 2, comma 1, lettera b), che la Conferenza Stato-regioni puo'
promuovere  e sancire accordi di cui all'art. 4, del medesimo decreto
legislativo;
  Visto il citato art. 4 che, al comma 1, recita che Governo, regioni
e  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione al
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalita',  economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa,
possono  concludere  accordi  al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera  c),  del  richiamato decreto
legislativo  n. 281/1997 il quale prevede che anche questa Conferenza
possa  promuovere  e  sancire accordi tra Governo, regioni, province,
comuni  e  comunita'  montane al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive  competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita' di
interesse comune;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) la
quale,  agli  articoli 60  e 61 richiama, tra l'altro, il processo di
regionalizzazione dei patti territoriali;
  Considerato  che,  nella  seduta  del  22 novembre  2001  di questa
Conferenza,   e'  emersa  l'esigenza  di  pervenire,  anche  mediante
opportuni   incontri   a   livello  tecnico  tra  le  amministrazioni
interessate,   tenuto   conto   della   riforma  del  titolo V  della
Costituzione, alla verifica delle intese istituzionali di programma e
per  la  regionalizzazione  della  programmazione  negoziata  per  lo
sviluppo locale;
  Considerato  che,  a  seguito di una serie di incontri, intervenuti
tra  rappresentanti  del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero delle attivita' produttive e delle regioni si e' pervenuti,
il  25 marzo  2003, alla formulazione di un documento (concernente il
coordinamento  della regionalizzazione della programmazione negoziata
e  dello  sviluppo  locale  ed  una nuova disciplina dei contratti di
programma)  quale  base  di accordo per una proposta di deliberazione
del CIPE;
  Considerato che l'esame dello schema di accordo in parola, previsto
all'ordine  del  giorno  della  Conferenza Stato-regioni del 27 marzo
2003,  e'  stato  in  quella  sede  rinviato  affinche'  fosse  posto
all'attenzione  di  questa  Conferenza,  per aderire ad una specifica
richiesta  degli  enti  locali  trattando l'argomento anche l'aspetto
degli strumenti dello sviluppo locale;
  Considerato  che,  a  seguito  di  un  ulteriore incontro a livello
tecnico  intervenuto  il  14 aprile  2003  con  la partecipazione, in
questa  circostanza,  anche  dei  rappresentanti  degli enti locali i
quali  hanno  richiesto talune modifiche che sono state condivise, e'
stato integrato il documento in questione;
  Considerato  che,  nell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza, le
regioni  hanno  espresso  il  loro  avviso favorevole all'accordo sul
testo  concordato  in  sede  tecnica,  pur  formulando  una  serie di
osservazioni  e  di  richieste  contenute  in  un documento che hanno
consegnato (Allegato A);
  Considerato  che,  sempre nell'odierna seduta di questa Conferenza,
gli  enti  locali  hanno  formulato alcune osservazioni e proposte di
modifica  contenute anche in due documenti dell'UPI e dell'UNCEM, che
sono stati consegnati (allegati B e C);
  Considerato che, a seguito di dette richieste, sono state convenute
talune  modifiche con il rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze che di seguito si riportano:
    ai  patti  territoriali,  dopo il primo capoverso, dopo le parole
«d'intesa  con  le  regioni stesse» inserire il seguente periodo: «In
sede  di predisposizione dello schema saranno determinati gli aspetti
relativi agli elementi temporali e finanziari prodotti dalla gestione
attuale  rispetto  al  processo di passaggio della gestione dei patti
territoriali alle regioni»;
    ai  patti  territoriali,  alla  lettera  c),  al punto 2, dopo le
parole  «non  soggetta  ad  eventuali gravami» aggiungere il seguente
periodo:  «Sono,  quindi,  fatti  salvi gli interventi pubblici per i
quali sia avvenuta la consegna o l'aggiudicazione dei lavori»;
    ai  patti  territoriali,  alla lettera g), alla fine del punto 1,
espungere  le  parole:  «Nelle  regioni interessate» ed aggiungere il
seguente periodo: «secondo modalita' da definire in sede di schema di
cui al punto b)»;
    ai  contratti  di  programma,  I fase,  dopo le parole: «entro il
termine   di  sessanta  giorni  dalla  presentazione»  aggiungere  le
seguenti:  «salva  diversa  disposizione della convenzione» e dopo le
parole:  «esprime il proprio parere di merito» aggiungere il seguente
periodo:  «entro  sessanta  giorni dalla ricezione della richiesta di
parere dal Ministero delle attivita' produttive»;
  Considerato  che,  a  seguito  della  condivisione  delle  suddette
modifiche,  anche  gli  enti  locali,  unitamente alle regioni, hanno
espresso  il  loro  avviso  favorevole  in ordine al documento di che
trattasi;
  Acquisito,  pertanto,  l'assenso  del Governo, dei presidenti delle
regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNCEM;
                              Sancisce
                        il seguente accordo:
  Ai  sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  tra  i  Ministeri  dell'economia  e delle
finanze,  delle  attivita'  produttive,  le  regioni, l'ANCI, l'UPI e
l'UNCEM  per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti
di  sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma, nel
testo  che  di  seguito  si  riporta,  comprensivo delle integrazioni
indicate nelle premesse.
Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata.
  In   linea   con  quanto  previsto  dall'atto  di  indirizzo  sulla
regionalizzazione  della programmazione negoziata, approvato dal CIPE
il  4 aprile  2001, il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa
con  il  Ministero dell'economia e delle finanze, avvia e realizza le
procedure per la regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale
a partire dai patti territoriali e dei contratti di programma secondo
il processo sotto descritto, fino ad includere tutti gli strumenti di
programmazione  negoziata  per  lo sviluppo locale ai sensi dell'art.
60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Patti territoriali.
  Le  modalita'  operative  di  trasferimento  alle regioni dei patti
territoriali  verranno  regolamentate  da  delibera  CIPE  secondo le
modalita' e i criteri che seguono:
    a) le  regioni  assumono la responsabilita', il coordinamento, la
programmazione e la gestione dei patti territoriali in coerenza con i
criteri di seguito indicati;
    b) le  regioni  possono optare per il mantenimento della gestione
in  capo  all'amministrazione  centrale  attualmente  competente,  in
regime di service. Il Ministero delle attivita' produttive si impegna
a  presentare  al  CIPE, con cadenza annuale, a iniziare dal dicembre
2003,  una  relazione  scritta  sullo  stato  di  realizzazione della
regionalizzazione  e  dei  definanziamenti  di cui ai punti seguenti,
nonche'  sullo  stato  di  avanzamento  dei  patti di cui mantiene la
gestione.  Le  regioni che scelgono di assumersi la funzione gestoria
subentrano in tale compito, secondo uno schema comune predisposto dal
Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con le regioni stesse.
  In  sede  di  predisposizione  dello schema saranno determinati gli
aspetti  relativi agli elementi temporali e finanziari prodotti dalla
gestione attuale rispetto al processo di passaggio della gestione dei
patti territoriali alle regioni.
  Sia nel caso di gestione diretta che in quello di regime di service
sara'  sottoscritto  tra il Ministero delle attivita' produttive e le
singole regioni un apposito protocollo d'intesa o altro strumento che
regoli i diversi rapporti, ivi comprese le eventuali pendenze.
  Nel  caso di gestione diretta le regioni si impegnano ad assicurare
l'immissione  dei  dati  da parte dei soggetti responsabili dei patti
territoriali  nel sistema di monitoraggio in rete del Ministero delle
attivita' produttive;
    c) al  fine di assicurare l'efficiente ed efficace utilizzo delle
risorse  finanziarie  per le aree sottoutilizzate investite nei patti
territoriali,  anche  alla  luce  delle  risultanze discusse dal CIPE
nella  sessione  del  14 marzo  2003,  che  mostrano  una  fortissima
variabilita'  nell'efficienza  e  nell'efficacia  dei  patti  stessi,
vengono stabiliti i seguenti criteri:
      1)  la  riprogrammazione  delle risorse della finanza di patto,
nei  casi  di  service,  ove  consentita,  e' autorizzata solo previo
parere vincolante della regione di appartenenza.
      2) non  e'  consentita  la riprogrammazione delle risorse della
finanza  di  patto  all'interno  dello  stesso patto, sia nei casi di
gestione  diretta  che  in regime di service per i patti territoriali
che,  a  partire  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla data di
pubblicazione  della  delibera CIPE conseguente, raggiunga il secondo
«anno  di attivita» (a partire dalla data di effettiva disponibilita'
dei  fondi  ovvero  dal  nulla  osta  del  Ministero  delle attivita'
produttive  alla  Cassa  DD.PP.)  e  non  rispettino soglie minime di
performance  rispetto a requisiti minimi di efficienza riferiti a due
parametri:  25%  di  erogazioni  effettuate  e  il  50% di iniziative
avviate.  Per  detti  patti  si  procedera'  al definanziamento delle
iniziative   non  ancora  avviate,  previa  revoca  non  soggetta  ad
eventuali  gravami. Sono, quindi, fatti salvi gli interventi pubblici
per  i  quali sia avvenuta la consegna o l'aggiudicazione dei lavori.
Analogamente si procedera' per tutte le revoche successive.
  Il  soggetto  responsabile di detti patti ridimensionati continua a
svolgere  la  propria  attivita'  limitatamente  alle iniziative gia'
avviate;
    d) le risorse resesi disponibili a seguito della procedura di cui
al  punto c) 2 vengono utilizzate obbligatoriamente all'interno dello
stesso territorio regionale come segue:
      1)  per il 60% direttamente dalle regioni per finanziare azioni
di sistema (infrastrutture materiali e immateriali, con esclusione di
regimi  d'aiuto)  a  favore  dei  patti territoriali che soddisfino i
requisiti  di  cui  al  punto  c) 2, ovvero di strumenti regionali di
sviluppo  locale,  attraverso  un  tavolo  di  concertazione  con  le
Autonomie locali, che siano equivalenti, in base a caratteristiche di
concertazione  sociale  e integrazione territoriale degli interventi,
assumendo, ove opportuno, come riferimento la metodologia europea dei
patti territoriali per l'occupazione;
      2)  per  il 40% dal Ministero delle attivita' produttive che le
destinera',  in  concertazione  e  d'intesa  con le Regioni, ad altri
strumenti   di   programmazione   negoziata  e  ad  altri  interventi
territorialmente  concentrati,  ivi  comprese  le eventuali azioni di
sistema;
    e) Oltre  alle  risorse  resesi  disponibili  a seguito di quanto
previsto  dal  punto  c)  2  e  per  le finalita' del punto d) 1, ivi
compresi i regimi di aiuto da individuarsi nel protocollo d'intesa di
cui  al  punto  b),  sara'  effettuato un finanziamento aggiuntivo di
fondi  alle  Regioni a valere sulle risorse di cui agli articoli 60 e
61  della  legge  n.  289/2002. I criteri percentuali di riparto sono
quelli relativi ai fondi delle aree sottoutilizzate;
    f) Oltre  a  esercitare, nel rispetto di quanto previsto ai punti
precedenti,  un  ruolo  di  coordinamento  e programmazione, Regioni,
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  Ministero dell'economia e
delle  finanze  si impegnano a predisporre assieme, e con il concorso
delle  parti  economiche  e  sociali,  avvalendosi  della  necessaria
assistenza tecnica, entro il giugno del 2004, una seconda valutazione
sull'efficacia dei patti territoriali da presentare al CIPE.
    g) contestualmente,  le  amministrazioni centrali e le regioni si
impegnano a risolvere le pendenze relative ai patti gia' approvati, e
in particolare a:
      1)   destinare  alla  copertura  finanziaria  delle  iniziative
imprenditoriali  degli  undici patti territoriali del bando 31 maggio
2000  - non ancora decretati, ma la cui istruttoria e' stata conclusa
entro il 28 febbraio 2001 e che risultino ancora in essere sulla base
di  una  valutazione condivisa con le regioni interessate - l'importo
nella   misura   massima  di  100  milioni  di  euro  reperito  dalla
riprogrammazione    delle    risorse   inizialmente   finalizzate   a
infrastrutture  dei  patti  delle  regioni interessate (delibera CIPE
138/2000) ed il restante importo, nella misura massima di 239 milioni
di  euro,  dall'utilizzo delle somme di cui al punto c) 2 che saranno
integrate  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive dalle somme a
valere  sulle  economie  di  cui  all'art.  61,  comma 9, della legge
finanziaria  2003, secondo modalita' da definire in sede di schema di
cui al punto b);
      2) rendere disponibili, in coerenza con il metodo gia' adottato
da alcune regioni, per la copertura finanziaria delle infrastrutture:
        dei  patti  territoriali partecipanti al bando del 10 ottobre
1999;
        dei patti agricoli;
        degli undici patti di cui al sub g) 1;
e,  sempre  che gli interventi siano concordemente valutati ancora in
essere,  le  risorse  necessarie - valutabili in un valore massimo di
397  milioni  di euro, pari a 297 incrementati dei 100 resi necessari
dalla riprogrammazione sub g) 1 - a valere sul budget di ogni regione
interessata  relativa  ai  fondi  aggiuntivi ex legge n. 208/1998 che
verranno  ripartiti  dal  CIPE in base ai nuovi stanziamenti previsti
dalla legge finanziaria 2003.
  Il  Ministero delle attivita' produttive si impegna ad adottare gli
atti  amministrativi  necessari  a dare seguito a quanto previsto dal
presente accordo entro il 30 giugno 2003.
Contratti di programma.
  Ai  fini  del  coordinamento  delle  iniziative  per i contratti di
programma a valenza strategica, di cui all'atto di indirizzo del CIPE
del  4 aprile  2001 in tema di regionalizazione degli strumenti della
programmazione  negoziata,  il  Governo  e  le  regioni convengono le
seguenti  modalita'  operative,  intese  anche alla semplificazione e
velocizzazione   dei   procedimenti  amministrativi.  Ai  fini  della
definizione  delle  procedure il Ministero delle attivita' produttive
sottoscrive  con  le  regioni  un  protocollo  di  intesa che prevede
l'acquisizione  dei  pareri  di  competenza  in  forma scritta ovvero
nell'ambito di una apposita conferenza di servizi.
  Domanda  di  accesso:  La  domanda  per  l'accesso  al contratto di
programma  deve  essere presentata, preferibilmente anche su supporto
informatico,  al  Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli  incentivi  alle  imprese  e,
contestualmente,  alle  regioni  interessate. Per l'attivazione delle
fasi   propedeutiche   all'approvazione,   la   domanda  deve  essere
accompagnata dai seguenti elementi fondamentali:
    fattibilita'   tecnica  ed  economica  del  piano  progettuale  o
business plan;
    valutazione  del  merito  creditizio della proponente nonche' del
piano  finanziario  relativo  al  progetto,  rilasciata  dalla  banca
istruttrice ovvero da altro istituto bancario ad essa collegato;
    presupposti   di   cantierabilita'   effettiva  delle  iniziative
imprenditoriali da ammettere alle agevolazioni.
  prima   fase:   entro   il   termine   di   sessanta  giorni  dalla
presentazione,  salva  diversa  disposizione  della  convenzione,  il
Ministero  delle  attivita'  produttive  (Direzione  generale  per il
coordinamento  degli incentivi alle imprese) verifica la presenza dei
suddetti  elementi  fondamentali e comunica alle regioni interessate,
ed  alle  altre  amministrazioni eventualmente competenti, le domande
ammissibili  alla  fase  istruttoria  e  quelle  non  rispondenti  ai
requisiti.
  Sulle  domande  ammissibili la regione esprime il proprio parere di
merito,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione della richiesta di
parere dal Ministero delle attivita' produttive, sulla compatibilita'
dell'iniziativa  con  il  territorio  e  con  i programmi di sviluppo
locale  al  fine di assicurare l'integrazione con gli altri strumenti
di sviluppo, acquisite le valutazioni degli enti locali interessati.
  seconda  fase:  per le domande che superano la I fase, il Ministero
delle  attivita'  produttive (Direzione generale per il coordinamento
degli  incentivi  alle imprese) conclude gli accertamenti tecnici sul
piano   progettuale  e  riferisce  dei  risultati  alle  regioni  che
esprimono,  d'intesa  con il Ministero delle attivita' produttive, il
parere    sulla    validita'    dell'iniziativa    e   sull'eventuale
cofinanziamento regionale.
  Sulla  scorta  delle  risultanze  di  cui sopra, il Ministro per le
attivita'  produttive  avanza  al CIPE, entro centoventi giorni dalla
data  di  presentazione  dell'istanza  di  accesso,  la  proposta per
l'adozione della deliberazione sull'intervento.
  terza  fase:  il  Ministero  delle attivita' produttive - Direzione
generale  per il coordinamento degli incentivi alle imprese, provvede
alla  stipula  con l'impresa interessata del contratto di programma a
seguito  dell'approvazione  del  CIPE  nonche'  a  tutte  le  fasi di
gestione del medesimo.
  Ove  la  regione  interessata ne ravvisi l'esigenza, i contratti di
programma  oggetto  di  approvazione  possono  essere automaticamente
inseriti  negli  appositi  accordi  di  programma  quadro  - Sviluppo
locale,   stipulati,   per  consentire  ad  essa  di  effettuare  gli
investimenti  pubblici  correlati  con  i contratti stessi sul fronte
dell'infrastrutturazione,  delle  attivita' di formazione e di quanto
ancora,  incluse le opportune accelerazioni degli iter procedurali ed
autorizzativi,  possa  risultare utile a favorire l'insediamento e lo
sviluppo   dell'iniziativa  privata.  All'uopo,  il  Ministero  delle
attivita'  produttive  si  coordina  con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
  L'accordo  di  programma  quadro verra' sistematicamente utilizzato
come  strumento  attuativo  dei  contratti  di programma nel caso del
«Progetto  pilota  di  localizzazione»,  dove il contratto si somma a
interventi   di   infrastrutturazione   e   a   protocolli   per   la
semplificazione amministrativa o per l'efficienza dei mercati.
    Roma, 15 aprile 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino