IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la propria direttiva in data 24 aprile 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 108 del 12 maggio
1998, con la quale e' stata indetta la «Giornata per le vittime degli
incidenti sul lavoro» nella terza domenica di maggio di ogni anno;
  Vista la richiesta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del  lavoro  (ANMIL) per differire al mese di ottobre la celebrazione
della  «Giornata  per  le  vittime  degli  incidenti  sul lavoro», in
considerazione    delle    difficolta'    organizzative    incontrate
dall'Associazione  medesima  a  causa della concomitanza, nel mese di
maggio, di altre ricorrenze religiose e civili;
  Ritenuto  pertanto  opportuno differire la «Giornata per le vittime
degli  incidenti sul lavoro» alla seconda domenica di ottobre di ogni
anno;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 marzo 2003;

                              E m a n a

                       la seguente direttiva:

  La  «Giornata  per  le  vittime degli incidenti sul lavoro», di cui
alla  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24
aprile  1998,  e'  differita alla seconda domenica di ottobre di ogni
anno.
  La  presente  direttiva,  previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 7 marzo 2003

                                                Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                  Berlusconi
 Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
       Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
  Registro n. 4, foglio n. 57