IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'11 febbraio  1994,  con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza   nella   regione   Campania   in  ordine  alla  situazione
determinatasi  nel  settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
29 dicembre  1995,  del  30 dicembre  1996, del 23 dicembre 1997, del
23 dicembre  1998,  del  3 dicembre  1999, del 15 dicembre 2000 e del
20 dicembre 2002 con i quali e' stato prorogato lo stato di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
  Visto  l'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
  Vista  la  nota  del presidente della regione Campania n. 15760/gab
del 3 marzo 2003 con la quale si evidenzia, tra l'altro, il probabile
aggravamento  del contesto emergenziale in relazione alla intervenuta
chiusura  delle  discariche  unitamente  alla  mancata  realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione previsto nel sistema integrato e
di cui e' cenno nella stessa nota presidenziale;
  Vista la nota del prefetto di Napoli, in data 5 maggio 2003, con la
quale si rappresenta l'acuirsi dello stato di crisi nell'attivita' di
smaltimento  dei  rifiuti  da parte dei comuni sull'intero territorio
della regione Campania;
  Considerato  in  particolare,  che nella predetta nota si evidenzia
che  i  sindaci  del  territorio  della regione Campania, interessato
dall'emergenza   nel  settore  dei  rifiuti,  adottano  provvedimenti
contingibili  ed  urgenti  mediante  i  quali  vengono  concretamente
vanificate  tutte  le  attivita'  poste  in  essere  dal  Commissario
delegato per il superamento della fase emergenziale;
  Considerato  che  detto reiterato esercizio del potere interdittivo
da  parte  dei  sindaci  nel  settore  dello  smaltimento dei rifiuti
comporta  gravi  ritardi  nell'effettivita'  della complessiva azione
straordinaria   commissariale   derivanti   dall'espletamento   delle
necessarie   iniziative   oppositive,   con  conseguente  pregiudizio
dell'interesse   pubblico   al   celere   ed   effettivo  superamento
dell'emergenza ambientale di cui trattasi;
  Attesa per quanto sopra premesso, la sopravvenienza di una serie di
circostanze  riferibili,  in  particolare,  alla  situazione di fermo
degli  impianti di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti per
la  mancanza  di  siti  presso cui procedere allo stoccaggio, anche a
causa  del sopra evidenziato contesto di interferenze poste in essere
dalle autorita' locali;
  Ravvisata,  quindi, la necessita' di concentrare in unico centro di
responsabilita',   i   poteri   decisionali   attinenti   alla  grave
problematica  in  atto, nel settore dei rifiuti, sul territorio della
regione Campania, realizzando una migliore comparazione ed un miglior
contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, nel perseguimento
dell'obiettivo  primario  alla  rimozione degli ostacoli alla ripresa
delle normali condizioni di vita;
  Tenuto conto che detta situazione non e' fronteggiabile con mezzi e
poteri ordinari;
  Ritenuto  quindi  che  ricorrono,  nella fattispecie, i presupposti
previsti  dall'art.  5,  comma  1,  della  legge  n.  225/1992 per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri del 9 maggio
2003;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n. 225, e per le motivazioni esposte in premessa,
e'  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  nella  regione Campania nel
settore dello smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2004.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 maggio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi