IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Danilova Darja ha chiesto
il  riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Estonia, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del  decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella riunione del 20
dicembre 2002;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  infermiere  conseguito nell'anno 2002 presso la
Scuola  di  medicina  di Kohtla-Jarve (Estonia) dalla sig.ra Danilova
Darja  nata  a  Kohtla-Jarve  (Estonia) il giorno 25 dicembre 1977 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2.  La sig.ra Danilova Darja e' autorizzata ad esercitare in Italia
la  professione  di  infermiere,  come  lavoratrice dipendente presso
strutture   sanitarie  pubbliche  e  private,  previa  iscrizione  al
collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da
parte  del  collegio  stesso della conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia,  per  il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 aprile 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola