IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione  e  di  collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in
particolare,  il  comma  2, il quale prevede che il Ministro medesimo
puo'  procedere,  con  propri decreti, ad operazioni di concambio tra
titoli emessi e da emettere;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
15 aprile  2003  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 45.934 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  9 marzo, 6 aprile, 9 maggio, 7
giugno,  12 luglio  e  2 agosto  2001  con  i quali e' stata disposta
l'emissione   delle  prime  dodici  tranches  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali  4,75%,  con  godimento  15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo
2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di una tredicesima tranches dei predetti buoni
del  Tesoro  poliennali,  da  destinare  ad  operazioni di concambio,
mediante  scambio  di  titoli  in  circolazione  con  titoli di nuova
emissione  effettuato  da  parte  del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli  di  Stato  in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del  debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale
dei titoli acquistati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche di buoni
del  Tesoro  poliennali  4,75% con godimento 15 marzo 2001 e scadenza
15 marzo  2006  (codice  IT0003088959),  fino  all'importo massimo di
3.500  milioni  di  euro,  di cui al decreto ministeriale del 9 marzo
2001,  citato  nelle  premesse,  recante  l'emissione delle prime due
tranches  dei  buoni  stessi, riservata agli operatori specialisti di
cui  all'art.  3  del  presente  decreto, e da regolarsi attraverso i
titoli  di  cui  al  successivo art. 2, secondo le modalita' previste
dall'art. 8 del presente decreto.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2001.
  Le  prime  quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.