IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Vsta  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art.
27,  che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani» (di
seguito:  «Fondo»),  destinato  alla  copertura  delle spese relative
all'omonimo   progetto   (di   seguito   «Progetto»)   promosso   dal
Dipartimento   per   l'innovazione   e   le  tecnologie,  diretto  ad
incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e
digitali  tra  i giovani che compiono sedici anni nel 2003, e prevede
che  con  decreto  di  natura non regolamentare adottato dal Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le  modalita'  di
presentazione  delle istanze degli interessati, nonche' di erogazione
degli  incentivi, prevedendo anche la possibilita' di avvalersi della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  al fine di assicurare un'attuazione piu'
rapida  ed  efficace  dell'intervento  agevolativo,  di corrispondere
l'incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione,
di   pari   importo,   del  prezzo  di  vendita,  praticata  all'atto
dell'acquisto   dal  rivenditore  degli  strumenti  informatici,  con
diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;
  Ritenuta,  altresi',  l'esigenza  di avvalersi per la realizzazione
del  Progetto  della  collaborazione  di  SOGEI  -  Societa' generale
d'informatica  S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano
essere  gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e
delle  competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale sotto
il  profilo  sia  dell'efficienza  delle  procedure,  sia  dei  costi
finanziari  da sostenere lo scopo prefissato dal legislatore, secondo
le modalita' stabilite dal presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Beneficiari, ammontare e oggetto
                e validita' temporale dell'incentivo
  1. Alle persone fisiche nate nell'anno 1987 e che, quindi, compiono
il  sedicesimo  anno  di  eta'  nell'anno 2003, iscritte all'anagrafe
tributaria  e  residenti  in  Italia (di seguito: «beneficiari»), che
acquistano  nel  corso  dello  stesso anno 2003, successivamente alla
data  di entrata in vigore del presente decreto, un personal computer
(di  seguito:  «PC»)  nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e
tipo,  avente  la  configurazione di cui al comma 2, e' riconosciuto,
all'atto  dell'acquisto,  un incentivo pari ad Euro 175,00 nei limiti
delle  disponibilita',  come  individuate ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 289 del 2002.
  2.  Ai  fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC»
si   intende   un  insieme  di  componenti  elettroniche,  dotato  di
certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
    a) unita' centrale e unita' disco rigido interno;
    b) scheda di gestione dell'audio e del video;
    c) dispositivo  di  connessione  e  periferiche (video, tastiera,
mouse);
    d) lettore CD Rom o DVD;
    e) sistema  operativo  adatto ad ospitare software applicativi di
produttivita' o gestionali;
    f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).
  3.  Il  PC deve possedere la certificazione di qualita' ISO 9001.2,
nonche'   la   certificazione,   rilasciata   dal  produttore  ovvero
distributore   del   sistema  operativo,  per  il  sistema  operativo
pre-installato.
  4. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte
del  sistema,  purche'  comprendente almeno le componenti di cui alle
lettere a), e) ed f).
  5.  I beneficiari potranno aderire al progetto entro e non oltre il
31 dicembre 2003.