LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
   PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visti  gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
  Visto il quarto comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,  che  riconosce  il diritto degli utenti, nei casi di temporanea
dimora in luogo diverso da quello abituale, di accedere ai servizi di
assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale;
  Visto  l'art.  26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 luglio  2000, n. 270, e l'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 luglio 2000, n. 272, relativi all'assistenza medica di
base a tempo determinato a favore degli assistiti non residenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223,  recante  «Approvazione  del  nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
  Vista  la  circolare  11 maggio  1984, n. 1000.116, con la quale il
Ministro della sanita' ha fornito indirizzi in materia di «Iscrizione
negli elenchi delle unita' sanitarie locali»;
  Considerato  che,  nel  corso della seduta di questa Conferenza del
15 aprile  u.s.,  e'  stata  presentata la «Relazione sullo stato dei
lavori  del  tavolo di monitoraggio e verifica sui Livelli Essenziali
di  Assistenza  sanitaria  di  cui  al punto 15 dell'accordo 8 agosto
2001»  e che il Presidente di questa Conferenza ha posto in evidenza,
tra le proposte avanzate dal suddetto tavolo, l'accordo in oggetto;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
delle   province  autonome,  espresso  in  questa  seduta,  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  2  del richiamato decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
  Il Governo, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
  Considerata   l'evoluzione  del  quadro  normativo  in  materia  di
iscrizione  negli  elenchi anagrafici della popolazione residente, le
mutate   condizioni   di   vita   e   di  lavoro  della  popolazione,
caratterizzate da un'accentuata mobilita' sul territorio nazionale, e
l'avvenuto  consolidamento  delle  procedure  di  compensazione della
mobilita'  sanitaria  interregionale,  definite dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
  Ritenuto  opportuno  condividere  modalita'  uniformi di iscrizione
temporanea  degli aventi diritto negli elenchi dei medici di medicina
generale  e  dei  pediatri  di libera scelta, che garantiscano con la
necessaria  flessibilita' il rispetto del principio fissato dall'art.
19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Ritenuto  che  l'iscrizione  temporanea,  ai  sensi della normativa
vigente,  nell'elenco  degli assistiti di un'azienda sanitaria locale
da  diritto  a  ricevere  tutte  le  prestazioni  incluse nei livelli
uniformi di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  29 novembre  2001,  fatta eccezione per le prestazioni
escluse dalla compensazione della mobilita' sanitaria;
  Sanciscono il seguente accordo nei termini sottoindicati;
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio  1989,  n.  223,  circa
l'obbligo  dei  cittadini  di  effettuare l'iscrizione anagrafica nel
comune   ove   abitualmente  risiedono,  con  le  eccezioni  previste
dall'art.  8 del medesimo decreto, le aziende unita' sanitarie locali
provvedono   all'iscrizione   temporanea,  in  apposito  elenco,  dei
cittadini  non  iscritti  negli  elenchi  anagrafici del/dei comune/i
incluso/i  nel  proprio territorio, che vi dimorino abitualmente, per
periodi  superiori  a tre mesi, per motivi attinenti all'attivita' di
lavoro,  per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha
scadenza annuale ed e' rinnovabile.
  2. Le  regioni e le province autonome disciplinano le procedure per
il  riconoscimento dei diritto all'iscrizione temporanea, prevedendo,
in  ogni  caso,  che  l'azienda  Usl che riceve la richiesta provvede
all'iscrizione  temporanea  solo  previo  accertamento  dell'avvenuta
cancellazione  dell'assistito  dagli  elenchi  dei medici di medicina
generale  o  dei  pediatri  di  libera  scelta  dell'azienda  Usl  di
residenza, e ne informa tempestivamente la regione.
    Roma, 8 maggio 2003
                                             Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino