IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visti  gli articoli 13, 14, 43, 45, 60, 62, 63 e 71 del testo unico
delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
  Vista  la  legge  8 febbraio  2001,  n.  12, concernente «Norme per
agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del
dolore», che integra e modifica il testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 24 maggio 2001,
concernente  «Approvazione  del  ricettario  per  la prescrizione dei
farmaci  di  cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della
Repubblica  del  9 ottobre  1990,  n.  309,  introdotto  dalla  legge
8 febbraio  2001,  n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del-l'11 giugno 2001;
  Visti  gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539, concernente «Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante
la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano»;
  Considerato  che  la  Buprenorfina  e'  una sostanza compresa nella
tabella  IV  di  cui  all'art.  14  del  decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
  Considerato,  inoltre,  che  la  Buprenorfina  stessa,  per  la sua
comprovata  attivita' narcotico-analgesica, e' compreso nell'allegato
III-bis della legge 8 febbraio 2001, n. 12;
  Viste  le norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci
di  cui  all'allegato  III-bis della legge 8 febbraio 2001, n. 12, ai
punti  n. 2, n. 5 e n. 12, cosi' come riportato nell'allegato n. 2 al
predetto decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001;
  Ritenuto  che  le  ricette  che  prescrivono  farmaci  stupefacenti
oppiacei  di cui all'allegato III-bis della legge 8 febbraio 2001, n.
12,  non  devono  riportare  informazioni  contenute  in  un codice a
lettura ottica:
  Preso  atto  che  nelle  regioni  autonome a statuto speciale Valle
d'Aosta  e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nelle
altre   regioni  a  statuto  speciale  vige,  istituzionalmente,  con
carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 4 maggio 1987
concernente  il «Regime di vendita al pubblico dei farmaci contenenti
buprenorfina» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio
1987.
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 15 maggio 1990
concernente  «Modificazioni al prontuario terapeutico e condizioni di
prescrivibilita'   a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  di
preparazioni   galeniche   a  base  di  morfina  cloridrato  per  uso
parenterale»  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
1990.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  2  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  del
24 maggio 2001, e' sostituito dagli allegati al presente decreto.