IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
  Visto  il  decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro:
  Visto  il proprio decreto del 17 aprile 2003 che ha disposto per il
30 aprile  2003  l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari
del  Tesoro,  con  scadenza  19 dicembre 2003 della durata residua di
duecentotrentatre  giorni  senza  l'indicazione  del  prezzo  base di
collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale  11 febbraio  2002 occorre indicare con apposito decreto
il  prezzo  risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda
tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2003;
                              Decreta:
  Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro
del   30 aprile   2003   il  prezzo  medio  ponderato  dei  B.O.T.  a
duecentotrentatre giorni e' risultato pari a 98,718.
  La  spesa  per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2003,  ammonta  a  Euro 25.649.150,72 per i
titoli a duecentotrentatre giorni con scadenza 19 dicembre 2003.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  per  i  B.O.T. a duecentotrentatre
giorni e' risultato pari a 98,167.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2003
                                    p. Il direttore generale: Cannata