L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 1° aprile 2003,
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le
condizioni  tecnico-economiche  di accesso e di interconnessione alle
reti;
    l'art.  3,  comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorita'
fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la
liberta'  di  accesso  a  parita' di condizioni, l'imparzialita' e la
neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
    la  deliberazione  30 aprile  2001,  n.  95/01,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 148 del 28 giugno 2001,
recante   condizioni   per  l'erogazione  del  pubblico  servizio  di
dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul  territorio nazionale ai
sensi  dell'art.  3,  comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 (di
seguito: deliberazione n. 95/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  228/01,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato
delle  disposizioni  dell'Autorita'  per  l'erogazione dei servizi di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito:
testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2001,  n. 317/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 37 del
13 febbraio  2002,  recante  adozione  di  condizioni transitorie per
l'erogazione  del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e
direttiva  per  il  recesso dai contratti di fornitura ai clienti del
mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 317/01);
    la   deliberazione  7 marzo  2002,  n.  36/02,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  80 del 5 aprile 2002,
recante    modificazione    e    integrazione   della   deliberazione
dell'Autorita'   n.   317/01   recante   condizioni  transitorie  per
l'erogazione  del  servizio dispacciamento dell'energia elettrica (di
seguito: deliberazione n. 36/02);
    la  deliberazione  30 aprile  2002,  n.  81/02,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 111 del 14 maggio 2002,
recante  adozione  di condizioni transitorie per l'approvvigionamento
delle  risorse  per  il  dispacciamento  dell'energia  elettrica  (di
seguito: deliberazione n. 81/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21 novembre  2002,  n. 194/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 290
dell'11 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 194/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  23 dicembre  2002,  n. 227/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 12 del
16 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02);
    la   comunicazione  dell'Autorita'  del  19 dicembre  2002  sulla
regolazione  economica  dei  rapporti  di bilanciamento e scambio per
l'anno  2002  ai sensi della deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02 (di
seguito: la comunicazione dell'Autorita);
    il  documento per la consultazione pubblicato in data 12 febbraio
2003  concernente  modificazione  delle  condizioni  transitorie  per
l'erogazione  del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e
spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il
medesimo servizio (di seguito: il documento per la consultazione);
  Considerato  che  i  soggetti  interessati  diversi  dalla societa'
Gestore  della  rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il
Gestore  della  rete) formulando osservazioni alle proposte di cui al
documento per la consultazione, hanno espresso:
    con   riferimento   alla   revisione   della  disciplina  per  la
contrattualizzazione   dei   rapporti   di  bilanciamento  e  scambio
dell'energia elettrica:
      a) consenso   riguardo  la  subordinazione  della  stipula  del
contratto   di   trasporto  all'avvenuta  stipula  dei  contratti  di
bilanciamento e di scambio;
      b) posizioni differenti in merito all'obbligo di concludere, da
parte  di un medesimo cliente grossista nella posizione di mandatario
di  un  cliente finale, sia il contratto di trasporto che i contratti
di   bilanciamento   e   di   scambio   in   quanto  tale  previsione
determinerebbe  la  necessita' di riformulare i rapporti contrattuali
gia' in essere;
      c) riserve  riguardo  la  proposta  di  raggruppare  in un solo
rapporto  contrattuale tutti i punti di prelievo nella disponibilita'
di un soggetto giuridico per ambito di competenza territoriale di una
impresa    di    distribuzione   in   quanto   cio',   comporterebbe,
potenzialmente, una pluralita' di rapporti contrattuali;
    con  riferimento  alla  regolazione  economica  dei  rapporti  di
bilanciamento:
      a) consenso  a  favore  della previsione di trattamento su base
oraria,  ai  fini  della regolazione economica del bilanciamento, dei
programmi  di  immissione  e di prelievo dell'energia elettrica per i
punti  di immissione e di prelievo dotati di misuratore orario, ferma
restando  l'esigenza  di  porre in essere, da parte del Gestore della
rete,  tutte  le  misure  necessarie  perche'  tale  previsione possa
trovare  effettiva applicazione; ricordando, altresi', che la mancata
applicazione   di   detta  previsione,  dati  i  valori  attuali  dei
corrispettivi per fascia oraria (bf) da corrispondere per il servizio
di  bilanciamento,  comporterebbe  gravissimi  danni  economici per i
soggetti  con elevati prelievi di energia elettrica e caratteristiche
di prelievo con elevato grado di prevedibilita' e programmabilita';
      b) consenso   riguardo   all'introduzione   di   una   gestione
aggregata,  ai  fini  del bilanciamento, dei programmi di prelievo da
parte   dei  soggetti  attivi  nel  ruolo  di  grossista  di  energia
elettrica;  un  avviso negativo, da parte del Gestore della rete, che
non  ritiene  utile  l'introduzione del predetto meccanismo in quanto
non  rispondente  alle  proprie esigenze ai fini del dispacciamento e
potendo  potenzialmente  comportare  una complicazione nella gestione
dei contratti di bilanciamento;
      c) indicazioni  per  una  potenza pari a 10 MVA come soglia per
l'individuazione  delle  unita'  di produzione a cui non applicare il
trattamento su base oraria dei programmi di immissione;
      d) consenso  a favore della proposta indicata nel documento per
la  consultazione  di  un  meccanismo di attestazione e di successiva
verifica  per  la  regolazione  delle partite economiche afferenti il
servizio  di  bilanciamento  osservando,  inoltre,  la  necessita' di
eliminare le eventuali penali derivanti dalla mancata attestazione in
presenza  di imperfezioni nell'applicazione delle disposizioni di cui
all'art.  30,  comma  3,  del Testo integrato e di prolungare i tempi
previsti per le predette attestazioni;
    con  riferimento  alla  regolazione  economica  dei  rapporti  di
scambio dell'energia elettrica:
      a) avversione  nei confronti dell'applicazione della componente
VE ai saldi negativi dei contratti di scambio in quanto cio' comporta
una  variazione  del  prezzo di riferimento per le cessioni dei saldi
tra  gli  operatori non prevedibile all'atto della formulazione delle
politiche   di   approvvigionamento  (conclusione  dei  contratti  di
approvvigionamento  di  energia  elettrica  all'estero e formulazione
delle offerte di acquisto nelle procedure concorsuali per la cessione
dell'energia  elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma 12, del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79) e delle politiche di vendita ai
clienti  finali  ed  esprimendo,  al  contrario, un generale consenso
riguardo  il  fatto  che la componente VE debba essere corrisposta in
ragione  del  saldo complessivo, qualora negativo, del mercato libero
attraverso un corrispettivo medio da parte dei titolari dei contratti
per  lo  scambio  dell'energia elettrica che abbiano contribuito alla
formazione del predetto saldo negativo;
      b) consenso  a favore della proposta indicata nel documento per
la  consultazione  di  un  meccanismo di attestazione e di successiva
verifica  per  la  regolazione  delle partite economiche afferenti il
servizio di scambio dell'energia elettrica;
      c) consenso,  limitato  ad  una parte di soggetti, a favore del
mantenimento,  per  l'anno  2003, del meccanismo di riporto dei saldi
dei contratti di scambio ai trimestri successivi;
  Considerato   che   con   lettera   in   data   20 febbraio   2003,
prot. GRTN/P2003002649  (prot.  Autorita'  n.  7554  del  21 febbraio
2003),  il Gestore della rete, nell'esprimere alcune osservazioni sul
documento  per  la  consultazione,  ha  segnalato  la  necessita'  di
introdurre,  a  valere  per  l'anno  2003,  modifiche alle condizioni
transitorie  2002,  ferma  restando  la  titolarita' dei contratti di
bilanciamento  e  di  scambio in capo al medesimo Gestore della rete,
segnatamente ha chiesto o proposto:
    la subordinazione della conclusione del contratto del servizio di
trasporto   dell'energia   elettrica   all'avvenuta   conclusione  di
contratti di bilanciamento e di scambio;
    l'assicurazione  che tutti i dati necessari al Gestore della rete
per  la definizione dei contratti di bilanciamento e di scambio siano
trasmessi  al  Gestore  della  rete medesimo secondo il contenuto, il
formato, le modalita' e i tempi stabiliti dallo stesso;
    la  negazione  dell'accesso  alla  rete all'utente dei servizi di
bilanciamento  o  dello  scambio  dell'energia  elettrica  in caso di
risoluzione  o  di cessazione dei relativi contratti stabilendo anche
l'obbligo  del  distributore  di disconnettere dalla rete il soggetto
inadempiente;
    la   previsione   di   stipula  di  un  unico  contratto  per  il
bilanciamento  per  tutti  i  punti di prelievo o di immissione nella
disponibilita'  di  un  soggetto e appartenenti al medesimo ambito di
competenza  e  la  previsione  di  un  unico contratto per lo scambio
dell'energia  elettrica  per i medesimi punti di prelievo inclusi nel
predetto contratto per il bilanciamento;
    la  previsione  dell'inclusione  in  uno  o piu' contratti per lo
scambio dell'energia elettrica dei punti di immissione;
    l'unicita'  dell'eventuale  soggetto mandatario nella conclusione
dei  contratti per il trasporto per il bilanciamento e per lo scambio
dell'energia elettrica;
    l'eliminazione  della  possibilita', riconosciuta agli utenti del
servizio  di  scambio  dell'energia elettrica, di riportare a periodi
successivi  i  saldi  economici  non compensati al termine di ciascun
bimestre;
    la  regolazione  delle  partite economiche, da parte dei soggetti
titolari  di  contratti  per lo scambio dell'energia elettrica, nella
sola  ipotesi  di saldi negativi, direttamente con il soggetto di cui
all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999.
  Considerato che il Gestore della rete, con lettera in data 28 marzo
2003,  protocollo  n.  GRTN/P2003004373 (prot. Autorita' n. 11711 del
28 marzo  2003), in risposta alla richiesta effettuata dall'Autorita'
con nota in data 27 febbraio 2003, protocollo n. PB/M03/558/cp-mp, ha
informato  la  medesima  Autorita' che il sistema di acquisizione dei
programmi  orari  relativi  ai  punti  di  immissione  e  di prelievo
necessari  al  fine  della  regolazione  economica  del  servizio  di
bilanciamento    dell'energia   elettrica   secondo   le   condizioni
transitorie  2002 sara' operativo a partire dai primi giorni del mese
di aprile 2003;
  Considerato che:
    con  la  deliberazione n. 317/01, come successivamente modificata
ed  integrata dalle deliberazioni n. 36/02 e n. 81/02, l'Autorita' ha
adottato,  nelle  more  dell'avvio  del  sistema  delle offerte e del
dispacciamento    di    merito   economico   dell'energia   elettrica
disciplinato dalla deliberazione n. 95/01, condizioni transitorie per
l'erogazione  del  servizio di dispacciamento dell'energia elettrica,
articolato  nei  servizi  di  bilanciamento e di scambio dell'energia
elettrica (di seguito: condizioni transitorie 2002);
    nel  regime  transitorio,  il  diritto  di  accesso alle reti con
obbligo  di  connessione  di  terzi  da  parte di clienti del mercato
libero e' condizionato dalla preventiva conclusione dei contratti che
regolano l'erogazione:
      a) del  servizio di trasporto secondo le disposizioni di cui al
testo integrato;
      b) dei  servizi  di  bilanciamento  e  di  scambio dell'energia
elettrica  secondo le disposizioni di cui alle condizioni transitorie
2002;
    il  mancato  avvio del sistema delle offerte e del dispacciamento
di   merito   economico   comporta   la   necessita'   di   estendere
l'applicazione  delle  condizioni  transitorie  2002  anche nell'anno
2003;
    a  partire  dal  mese  di  ottobre  2002,  sono  state  segnalate
all'Autorita'  violazioni  e difficolta' applicative delle condizioni
transitorie 2002 consistenti, in particolare:
      a)  nell'inadempimento  diffuso  all'obbligo  di  concludere  i
contratti  di  bilanciamento  e  di  scambio dell'energia elettrica e
nelle  conseguenti  sofferenze  e  ritardi  nella  regolazione  delle
connesse partite economiche;
      b) nell'inadempimento  all'obbligo  di  invio  al Gestore della
rete  delle informazioni previste nei contratti di bilanciamento e di
scambio  dell'energia  elettrica  e  nelle conseguenti difficolta' di
contabilizzazione e di regolazione delle connesse partite economiche;
      c) in  distorsioni  nell'uso del servizio di scambio di energia
elettrica   originate   dall'avvalimento   del  medesimo  come  fonte
alternativa  di  approvvigionamento  per  le forniture ai clienti del
mercato libero;
    a  fronte delle predette violazioni e difficolta' applicative, si
rendono  necessari  interventi  di  rafforzamento  delle disposizioni
della   disciplina   riguardanti   l'erogazione   del   servizio   di
dispacciamento  di  cui  ai  titoli  1,  2 e 3 della deliberazione n.
36/02,  cosi'  come  prospettato  dall'Autorita' nel documento per la
consultazione;
    d'intesa con gli uffici del Ministero delle attivita' produttive,
sono  stati  avviati approfondimenti riguardanti gli aspetti tecnici,
economici   e   normativi   afferenti   l'istituzione  di  un  regime
transitorio finalizzato all'avvio del sistema di offerte di vendita e
di  acquisto  di  energia  elettrica  di  cui  all'art. 5 del decreto
legislativo  18 marzo  1999,  n.  79,  e  che tali aspetti potrebbero
implicare  la  revisione  della  vigente disciplina di dispacciamento
dell'energia elettrica e, in particolare, di approvvigionamento delle
risorse necessarie al dispacciamento dell'energia elettrica;
  Considerato  che il documento per la consultazione reca proposte di
revisione  delle  disposizioni di cui al titolo 4 della deliberazione
n.  36/02  in  materia  di  procedure  per l'approvvigionamento delle
risorse  necessarie  per  il  servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica la cui adozione viene differita a successive determinazioni
dell'Autorita',  al fine di consentire la conclusione del processo di
valutazione attualmente in corso presso la medesima Autorita';
  Ritenuto che sia opportuno prevedere che:
    al  fine  di rafforzare le condizioni transitorie 2002 ed evitare
il ripetersi di violazioni e difficolta' applicative:
      a) la  conclusione  del  contratto  di  trasporto  dell'energia
elettrica   sia   subordinata   alla  conclusione  dei  contratti  di
bilanciamento  e di scambio, nonche' alla presentazione, da parte del
soggetto  che  richiede i predetti servizi, di idonea documentazione,
in forma di autocertificazione, che attesti la fornitura dell'energia
elettrica alla quale si riferisce il contratto di trasporto;
      b) i   contratti   di   accesso  alla  rete  abbiano  un  unico
intestatario,   e  sia  quindi  reso  obbligatorio,  per  il  cliente
grossista  mandatario  di  un  cliente  finale per la conclusione dei
contratti  di  bilanciamento  e di scambio dell'energia elettrica, di
concludere anche il contratto di trasporto;
      c) tutti  i  punti  di  prelievo  nella  disponibilita'  di  un
soggetto  giuridico  per  ambito  di  competenza  di  una  impresa di
distribuzione siano raggruppati in un solo rapporto contrattuale;
    il  trattamento  dei programmi di prelievo dell'energia elettrica
per   i   punti   di  prelievo  dotati  di  misuratore  orario  nella
disponibilita'  di  clienti  finali  idonei  alla  data di entrata in
vigore  del  presente  provvedimento  sia  effettuato su base oraria,
differendo  all'anno  2004  l'applicazione  del  trattamento  su base
oraria  dei  punti  di  prelievo  dotati  di  misuratore orario nella
disponibilita'  di  clienti  finali  che acquisiscano la qualifica di
cliente idoneo nel corso dell'anno 2003;
    il trattamento dei programmi di immissione dell'energia elettrica
per i punti di immissione dell'energia elettrica dotati di misuratore
orario  sia  effettuato  su  base  oraria,  accogliendo  la  proposta
formulata  dalla maggioranza dei soggetti interessati al procedimento
di  consultazione  di  assumere una potenza pari a 10 MVA come soglia
per  l'individuazione  delle unita' di produzione a cui non applicare
il   trattamento   su   base   oraria  dei  programmi  di  immissione
dell'energia elettrica;
    il  corrispettivo  dei  servizi  di  bilanciamento  e  di scambio
dell'energia  elettrica  sia  versato  a  titolo  di acconto, e salvo
conguaglio in esito alle verifiche effettuate dal Gestore della rete,
fermi  restando  i  compiti attribuiti al soggetto responsabile della
rilevazione  e  della  registrazione delle misure elettriche ai sensi
del testo integrato, sulla base di:
      a) attestazioni    mensili,   da   parte   degli   utenti   del
bilanciamento,   sotto   la  propria  responsabilita'  e  secondo  le
modalita' definite dal Gestore della rete, delle quantita' di energia
elettrica rilevanti ai fini del bilanciamento;
      b) attestazioni   trimestrali,  da  parte  degli  utenti  dello
scambio,  sotto  la  propria  responsabilita'  e secondo le modalita'
definite  dal  Gestore  della rete, dei saldi preliminari relativi al
singolo contratto di scambio;
    con   riferimento   alla   regolazione  economica  dello  scambio
dell'energia elettrica:
      a) il  periodo  relativamente  al  quale  vengono effettuate le
quantificazioni  delle  partite  di  energia elettrica da imputare al
singolo contratto di scambio dell'energia elettrica e la liquidazione
delle  partite  economiche  corrispondenti sia esteso al trimestre in
aderenza a quanto stabilito dalla deliberazione n. 194/02;
      b) i saldi preliminari relativi a ciascun trimestre e a ciascun
contratto  di  scambio  possano  essere liberamente negoziati tra gli
utenti  del  servizio  di scambio dell'energia elettrica e portati in
compensazione  rispetto  agli obblighi verso il Gestore della rete al
fine  di  diminuire  l'esposizione  complessiva  di detti saldi prima
della  regolazione  economica  in  acconto  effettuata  dal  medesimo
Gestore della rete;
      c) anche  per  l'anno  2003  sia  confermato  il meccanismo dei
riporti  a  trimestri  successivi  dei saldi preliminari adottando un
coefficiente  di  riporto  pari al 3% in riduzione del corrispondente
valore  economico di detti saldi in coerenza con il coefficiente pari
al  2%  per  i  riporti  bimestrali  nell'anno  2002  in  ragione del
passaggio  del  periodo  di  regolazione  dei  saldi  dal bimestre al
trimestre;
      d) il  Gestore  della  rete  regoli  a  conguaglio  le  partite
economiche  sottostanti  alla  regolazione in acconto in seguito alle
verifiche  effettuate  dal  medesimo  Gestore entro dodici mesi dalla
predetta regolazione in acconto;
      e) nel  caso  di  differenze  negative  tra saldi preliminari e
saldi  definitivi  come  determinati  dal Gestore della rete in esito
alle  verifiche  di  cui  alla  precedente  lettera  d)  la  prevista
regolazione  economica  a  conguaglio  tenga conto dei relativi oneri
finanziari sopportati dal Gestore della rete;
      f) nella  regolazione  delle  predette  partite  economiche  la
componente  VE  venga  corrisposta  in ragione del saldo complessivo,
qualora  negativo,  del  mercato  libero  attraverso un corrispettivo
medio da parte dei titolari dei contratti per lo scambio dell'energia
elettrica  che abbiano contribuito alla formazione del predetto saldo
negativo;
    vengano  confermate  le  disposizioni  di  cui  al titolo 4 delle
condizioni  transitorie  2002  modificando  le medesime unicamente in
ordine  ad  esigenze  di  coordinamento  testuale  con  le  modifiche
apportate  ai  predetti  titoli  1,  2  e 3 e differendo a successivo
provvedimento  dell'Autorita'  la  modificazione  delle condizioni di
approvvigionamento,  vale  a  dire  di  selezione e di remunerazione,
delle risorse necessarie al dispacciamento:
      a) al fine di meglio valutare le mutate situazioni dei soggetti
attivi  nella produzione dell'energia elettrica anche in relazione al
completamento   del   processo   di  dismissione  delle  societa'  di
produzione  della  societa' Enel S.p.a. come richiamato nel documento
per la consultazione; e
      b) in  vista di una successiva revisione anche in ragione degli
elementi  che  potrebbero  emergere  in  seguito agli approfondimenti
degli   aspetti   tecnici   ed   economici  effettuati  d'intesa  tra
l'Autorita' e il Ministro delle attivita' produttive;
    siano  modificati  i titoli 1, 2 e 3 delle condizioni transitorie
2002 secondo quanto indicato nei precedenti alinea;

                              Delibera:

  Di approvare le modificazioni alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 37 del 13 febbraio
2002, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di
dispacciamento  dell'energia elettrica come definite nell'allegato al
presente  provvedimento  di  cui forma parte integrante e sostanziale
(Allegato A).
  Di abrogare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il gas 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002.
  Di  abrogare  l'art.  3,  commi  3.2  e  3.3,  della  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 30 aprile 2002, n.
81/02,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111
del 14 maggio 2002.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (www. autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dal 1° aprile 2003.
  Di   trasmettere   il  presente  provvedimento  al  Ministro  delle
attivita'   produttive,   alla   societa'   Gestore   della  rete  di
trasmissione nazionale S.p.a.
    Milano, 1° aprile 2003
                                                 Il presidente: Ranci