IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  forme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso
anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto
si tratti di norme piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Di Francesco Rosana, nata a Buenos
Aires  (Argentina)  il  2 luglio 1968, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999,  in  combinato  disposto  con l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  «Abogada» di cui e' in possesso, conseguito presso
la  «Universidad  de  Buenos Aires» in data 30 dicembre 1995, ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Publico
de Abogados de la Capital Federal» dal 19 settembre 1997;
  Rilevata  l'esperienza  maturata  dalla richiedente nell'ambito del
diritto  processuale  civile  e del diritto processuale penale presso
studi legali italiani, come documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 31 marzo 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli avvocati nella nota datata 25 marzo 2003;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Di Francesco Rosana, nata a Buenos Aires (Argentina) il
2 luglio   1968,   cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della  professione in
Italia.