IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante forme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Di Francesco Rosana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 2 luglio 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui e' in possesso, conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 30 dicembre 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 19 settembre 1997; Rilevata l'esperienza maturata dalla richiedente nell'ambito del diritto processuale civile e del diritto processuale penale presso studi legali italiani, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota datata 25 marzo 2003; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Di Francesco Rosana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 2 luglio 1968, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.