IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Monaldi Alfredo Humberto, nato il 5 agosto
1957  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino argentino, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999,  in  combinato  disposto  con l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
di  «Ingeniero  civil»,  conseguito in Argentina ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che e' in possesso del titolo accademico di «ingeniero
civil»  rilasciato  dalla  Universidad  nacional  de  Cordoba in data
5 settembre 1986;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio
de  Ingenieros  civiles  de  la Provincia de Cordoba» dal 1° dicembre
1988;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 febbraio 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6  del decreto n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7,
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  della  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998, non richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di
permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per
motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rilasciato  dalla questura di Teramo in data
10 giugno  2002,  rinnovato  in  data 1° settembre 2002 con validita'
fino al 1° settembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Monaldi  Alfredo Humberto, nato il 5 agosto 1957 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadino  argentino,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A - settore civile ambientale, e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.