IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Monaldi Alfredo Humberto, nato il 5 agosto 1957 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero civil», conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «ingeniero civil» rilasciato dalla Universidad nacional de Cordoba in data 5 settembre 1986; Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros civiles de la Provincia de Cordoba» dal 1° dicembre 1988; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio della Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla questura di Teramo in data 10 giugno 2002, rinnovato in data 1° settembre 2002 con validita' fino al 1° settembre 2003; Decreta: Art. 1. Al sig. Monaldi Alfredo Humberto, nato il 5 agosto 1957 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.