IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 254 del
31 ottobre  2001  con  il quale al Sottosegretario di Stato on. Mario
Tassone  e'  stato  attribuito  il  titolo di Vice Ministro presso il
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 17, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
Forze di polizia;
  Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 217/1992 in materia di affidamento dei
servizi di sicurezza negli aeroporti:
  Visti  gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio
1992 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, ed
8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro
dei  trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti, il potere di determinare, con proprio decreto, gli
importi  dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico
dell'utente  che,  effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e
quale corrispettivo del servizio reso;
  Visto  il  decreto ministeriale 11 maggio 2000 con il quale, per la
copertura   dei   costi   del  servizio  di  controllo  di  sicurezza
aeroportuale dei bagagli da stiva per gli aeroporti di Roma Fiumicino
e  Roma  Ciampino,  era  stato determinato un contributo a carico dei
passeggeri in partenza per voli internazionali;
  Vista  la  delibera  CIPE  4 agosto  2000,  n. 86, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  225  del  26 settembre  2000, concernente lo
schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali
offerti   in  regime  di  esclusiva,  che  annovera  tra  i  compensi
assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo
di   sicurezza  sui  bagagli  da  stiva  di  cui  al  citato  decreto
interministeriale n. 85/1999;
  Viste  le  nuove  disposizioni del Programma nazionale di sicurezza
approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato
interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli
aeroporti (C.I.S.A.);
  Visto  il  regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni
comuni  per  la  sicurezza  dell'aviazione  civile,  alle  cui  linee
essenziali  si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza
in precedenza richiamato;
  Viste  le  note  dell'ENAC n. 420071 del 27 gennaio 2003, n. 420255
del   14 febbraio  2002  e  n.  420515  dell'11 marzo  2003  relative
all'istruttoria  condotta  dall'Ente  sui  corrispettivi proposti dai
gestori   per  l'espletamento,  sui  vari  scali,  dei  controlli  di
sicurezza  sul  100%  dei  bagagli  da  stiva, sulla base dei criteri
generali  indicati  dallo «Schema di riordino tariffario» di cui alla
delibera CIPE n. 86/2000;
  Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE
con   la   delibera   4 agosto  2000,  n.  86,  costituisce,  per  le
amministrazioni  e  gli  organi  competenti, atto di indirizzo cui le
stesse  devono  uniformarsi  nella  determinazione dei diritti, delle
tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;
  Considerate  che l'attivazione dei servizi di controllo sui bagagli
da  stiva  e'  fissata,  dalle norme comunitarie e dalle disposizioni
nazionali,   alla   data   del   1° gennaio  2003  e  che,  pertanto,
l'applicazione   compiuta  della  delibera  CIPE  potra'  avvenire  a
consuntivo  di  un  primo periodo sperimentale di effettuazione delle
procedure   connesse  ai  nuovi  servizi  di  sicurezza  per  cui  il
corrispettivo,  al momento, deve essere calcolato sulla base dei dati
disponibili e relativi a valori tendenzialmente previsionali;
  Considerato  che l'istruttoria ha tenuto conto, anche, dei maggiori
oneri  connessi  alla  fase  di  avvio  del  sistema dei controlli di
sicurezza  sul  bagaglio  da  stiva  ed  alla  effettuazione  di tali
controlli  fino  al  definitivo  assetto  organizzativo e di servizio
nonche'  di  pieno  impiego  degli  apparati utilizzati nei controlli
medesimi;
  Considerata   l'attuale   indisponibilita'  di  dati  derivanti  da
contabilita'  analitica  e certificata, secondo quanto previsto dalla
delibera CIPE n. 86/2000 perche' il servizio e' di nuova istituzione;
  Considerato  altresi'  che, a termine di legge, occorre attivare il
servizio  di  controllo  di  sicurezza  sui  bagagli  da  stiva e che
pertanto,  in  ragione  dell'urgenza,  si  impone  una determinazione
provvisoria dell'importo dei corrispettivi da fissare;
  Ritenuto   che,  in  sede  di  prima  applicazione  e  nell'attuale
situazione  di difficolta' strutturale del settore, i costi sostenuti
dalla  societa'  di  gestione  per  l'effettuazione  del servizio non
debbano essere gravati dal canone concessorio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'importo dovuto per il servizio dei controlli di sicurezza sul
100%  dei  bagagli  da stiva, di cui in premessa, e' provvisoriamente
determinato,  per  gli  aeroporti  di  seguito elencati, nella misura
indicata,  per  ciascuno  di  essi,  nella  tabella allegata sotto la
lettera A) al presente decreto:
    Roma Fiumicino;
    Roma Ciampino;
    Milano Malpensa;
    Milano Linate;
    Bergamo;
    Genova;
    Torino;
    Venezia Tessera;
    Napoli;
    Bologna;
    Catania;
    Palermo;
    Verona;
    Cagliari;
    Firenze;
    Pisa;
    Olbia;
    Bari;
    Brindisi;
    Lamezia;
    Alghero;
    Trieste;
    Treviso;
    Reggio Calabria;
    Ancona;
    Brescia;
    Pescara;
    Rimini.
  2 L'importo e' esigibile a far tempo dalla data di comunicazione al
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  gestore
aeroportuale,   resa   dall'ENAC,  sulla  accertata  rispondenza  del
servizio offerto, secondo quanto richiede l'apposita normativa.
  3.  La  rispondenza  del servizio reso concerne sia i requisiti del
personale addetto che quelli prescritti per gli apparati.