IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al Sottosegretario di Stato on. Mario Tassone e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 17, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia; Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992 in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti: Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000 con il quale, per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, era stato determinato un contributo a carico dei passeggeri in partenza per voli internazionali; Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999; Viste le nuove disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.); Visto il regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato; Viste le note dell'ENAC n. 420071 del 27 gennaio 2003, n. 420255 del 14 febbraio 2002 e n. 420515 dell'11 marzo 2003 relative all'istruttoria condotta dall'Ente sui corrispettivi proposti dai gestori per l'espletamento, sui vari scali, dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, sulla base dei criteri generali indicati dallo «Schema di riordino tariffario» di cui alla delibera CIPE n. 86/2000; Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati; Considerate che l'attivazione dei servizi di controllo sui bagagli da stiva e' fissata, dalle norme comunitarie e dalle disposizioni nazionali, alla data del 1° gennaio 2003 e che, pertanto, l'applicazione compiuta della delibera CIPE potra' avvenire a consuntivo di un primo periodo sperimentale di effettuazione delle procedure connesse ai nuovi servizi di sicurezza per cui il corrispettivo, al momento, deve essere calcolato sulla base dei dati disponibili e relativi a valori tendenzialmente previsionali; Considerato che l'istruttoria ha tenuto conto, anche, dei maggiori oneri connessi alla fase di avvio del sistema dei controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva ed alla effettuazione di tali controlli fino al definitivo assetto organizzativo e di servizio nonche' di pieno impiego degli apparati utilizzati nei controlli medesimi; Considerata l'attuale indisponibilita' di dati derivanti da contabilita' analitica e certificata, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000 perche' il servizio e' di nuova istituzione; Considerato altresi' che, a termine di legge, occorre attivare il servizio di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva e che pertanto, in ragione dell'urgenza, si impone una determinazione provvisoria dell'importo dei corrispettivi da fissare; Ritenuto che, in sede di prima applicazione e nell'attuale situazione di difficolta' strutturale del settore, i costi sostenuti dalla societa' di gestione per l'effettuazione del servizio non debbano essere gravati dal canone concessorio; Decreta: Art. 1. 1. L'importo dovuto per il servizio dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, di cui in premessa, e' provvisoriamente determinato, per gli aeroporti di seguito elencati, nella misura indicata, per ciascuno di essi, nella tabella allegata sotto la lettera A) al presente decreto: Roma Fiumicino; Roma Ciampino; Milano Malpensa; Milano Linate; Bergamo; Genova; Torino; Venezia Tessera; Napoli; Bologna; Catania; Palermo; Verona; Cagliari; Firenze; Pisa; Olbia; Bari; Brindisi; Lamezia; Alghero; Trieste; Treviso; Reggio Calabria; Ancona; Brescia; Pescara; Rimini. 2 L'importo e' esigibile a far tempo dalla data di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al gestore aeroportuale, resa dall'ENAC, sulla accertata rispondenza del servizio offerto, secondo quanto richiede l'apposita normativa. 3. La rispondenza del servizio reso concerne sia i requisiti del personale addetto che quelli prescritti per gli apparati.