Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                     Ministri - Segretariato generale

                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                     Stato   ed   alle   aziende   ed
                                     amministrazioni  autonome  dello
                                     Stato

                                  Agli  uffici  centrali  di bilancio
                                     presso     le    amministrazioni
                                     centrali  ed  uffici centrali di
                                     ragioneria       presso       le
                                     amministrazioni  autonome  dello
                                     Stato

                                  Alle  Ragionerie  provinciali dello
                                     Stato

                                      e, per conoscenza:

                                  Al Consiglio     di     Stato     -
                                     Segretariato generale

                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                     generale

                                  All'Amministrazione  centrale della
                                     Banca    d'Italia   -   Servizio
                                     rapporti con il Tesoro

  Pervengono  allo  scrivente,  direttamente  dagli uffici centrali e
periferici  delle  amministrazioni di Stato e dalle Agenzie fiscale -
quest'ultime  nella  loro qualita' di funzionari delegati - richieste
di  assegnazione  fondi  per  la sistemazione contabile dei pagamenti
effettuati  in  conto  sospeso  ai sensi dell'art. 14, comma 2, della
legge n. 30/1997.
  Al riguardo - premesso che la particolare procedura di che trattasi
e' utilizzabile quale «estrema ratio» nella comprovata impossibilita'
di  seguire,  per  carenza di disponibilita' finanziarie la procedura
ordinaria  -  si  deve  sottolineare che dettagliate istruzioni sulla
materia  sono  state  a  suo  tempo  impartite  con  circolare  dello
scrivente  n.  74, in data 15 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997, pag. 40.
  Cio'  premesso  si  ribadisce  che  dette richieste dovranno essere
indirizzate  alla  propria  amministrazione  centrale di appartenenza
che,  sulla  scorta  dei  dati  ricevuti,  inoltrera' la richiesta di
assegnazione   fondi,   distinta   per  singolo  capitolo  di  spesa,
all'Ispettorato  generale per le politiche di bilancio - Ufficio XII,
per il tramite del coesistente ufficio centrale di bilancio.
  Analoghe  operazioni  di  quantificazione,  per  capitoli di spesa,
saranno  effettuate,  in  base alle comunicazioni ricevute dai propri
uffici  periferici,  dagli  uffici centrali delle agenzie fiscali che
provvederanno   ad  interessare  il  Dipartimento  per  le  politiche
fiscali.
  Quest'ultimo,  a  sua volta, per il tramite del coesistente Ufficio
centrale  di bilancio, inoltrera' richiesta di assegnazione fondi - a
carico  del  fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  deroga alle
prescrizioni  dell'ultimo comma del medesimo articolo - ai fini della
sistemazione contabile delle partite in c/ sospeso.
  Si sottolinea ancora una volta la rilevanza dei cennati adempimenti
anche  ad  evitare la costituzione di una massa critica di partite in
c/ sospeso che dovrebbero essere definite, entro termini ragionevoli,
mediante imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio.
    Roma, 19 maggio 2003

                 Il Ragioniere generale dello Stato
                               Grilli